(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                Quote di partecipazione al consorzio 
 
    1. Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite in modo
paritario tra ciascuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 1. 
    2. All'interno di ciascuna categoria,  l'assemblea,  su  proposta
del   consiglio   di   amministrazione,   determina   le   quote   di
partecipazione dei singoli consorziati. La ripartizione  delle  quote
avviene, in via principale e per i soggetti di cui alle categorie  A,
C, D ed E, in considerazione del rapporto esistente tra la  quantita'
di materie prime in polietilene o di beni a  base  di  polietilene  e
relativi semilavorati oppure di rifiuti di beni a base di polietilene
che  risulta,  rispettivamente,   immessa   al   consumo,   raccolta,
riciclata,  recuperata,  trasportata  o   stoccata   sul   territorio
nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello
nel  quale  e'  presentata  domanda  di  ammissione  e  la  quantita'
complessiva  riferita  ai  consorziati  appartenenti  alla   medesima
categoria, mentre. In via residuale e per  i  soggetti  di  cui  alla
categoria B, la ripartizione delle  quote  puo'  avvenire  attraverso
altri criteri, quali quelli forfetari. 
    3. In caso di adesione di un nuovo socio la determinazione  delle
quote  di  partecipazione   avviene   mediante   una   corrispondente
proporzionale riduzione delle quote  di  partecipazione  degli  altri
consorziati, nell'ambito della medesima categoria, da adottarsi nella
prima assemblea dell'anno successivo a quello di adesione. 
    4. Qualora a seguito della rideterminazione della quota spettante
al singolo consorziato sorgano obblighi di versamento a  suo  carico,
il pagamento degli importi dovuti e'  condizione  indispensabile  per
poter partecipare all'assemblea.