Art. 6. Quote di partecipazione al consorzio 1. Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite in modo paritario tra ciascuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 1. 2. All'interno di ciascuna categoria, l'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, determina le quote di partecipazione dei singoli consorziati. La ripartizione delle quote avviene, in via principale e per i soggetti di cui alle categorie A, C, D ed E, in considerazione del rapporto esistente tra la quantita' di materie prime in polietilene o di beni a base di polietilene e relativi semilavorati oppure di rifiuti di beni a base di polietilene che risulta, rispettivamente, immessa al consumo, raccolta, riciclata, recuperata, trasportata o stoccata sul territorio nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale e' presentata domanda di ammissione e la quantita' complessiva riferita ai consorziati appartenenti alla medesima categoria, mentre. In via residuale e per i soggetti di cui alla categoria B, la ripartizione delle quote puo' avvenire attraverso altri criteri, quali quelli forfetari. 3. In caso di adesione di un nuovo socio la determinazione delle quote di partecipazione avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria, da adottarsi nella prima assemblea dell'anno successivo a quello di adesione. 4. Qualora a seguito della rideterminazione della quota spettante al singolo consorziato sorgano obblighi di versamento a suo carico, il pagamento degli importi dovuti e' condizione indispensabile per poter partecipare all'assemblea.