Art. 9. Cessazione della qualita' di consorziato. Recesso ed esclusione 1. Le imprese di cui alla art. 4, comma 1 del presente statuto, possono recedere dal consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati: a. cessazione dell'attivita'; b. variazione dell'oggetto sociale o dell'attivita'; c. perdita dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento della loro attivita'; d. organizzazione autonoma della gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale o messa in atto di un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o recupero, ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e. adesione ad un sistema autonomo riconosciuto. 2. Il diritto di recesso viene esercitato mediante l'invio di apposita comunicazione al consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario annuale, e produce i suoi effetti dal primo giorno del nuovo esercizio. 3. Nei casi indicati nella lettera d) del comma 1, il recesso diviene efficace nel momento in cui, intervenuto il riconoscimento del sistema autonomo di gestione di cui all'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne accerti il corretto funzionamento, dandone comunicazione al consorzio. Nel caso indicato alla lettera e) del comma 1, il recesso diviene efficace allorche' il sistema autonomo comunica che il consorziato receduto e' stato ammesso in tale sistema. 4. I consorziati che recedono fanno fronte agli impegni contratti nei confronti del consorzio pro-quota in ragione del periodo residuo di permanenza nel corso dell'anno. 5. Il consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dal consorzio nei confronti del consorziato che: a. abbia perso i requisiti di ammissione; b. sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino, anche provvisoriamente, la continuazione dell'attivita' d'impresa; c. nelle ipotesi previste da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 25; d. in ogni altro caso in cui non possa piu' partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile. 6. Altre cause di esclusione dal consorzio possono essere previste e disciplinate dall'eventuale regolamento di cui all'art. 26, anche per i casi in cui il consorziato si renda responsabile di gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al consorzio medesimo. 7. Una volta deliberata dal consiglio di amministrazione l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato. 8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.