(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
   Cessazione della qualita' di consorziato. Recesso ed esclusione 
 
    1. Le imprese di cui alla art. 4, comma 1 del  presente  statuto,
possono recedere dal consorzio in presenza di uno dei presupposti  di
seguito indicati: 
      a. cessazione dell'attivita'; 
      b. variazione dell'oggetto sociale o dell'attivita'; 
      c.  perdita  dei  requisiti  richiesti  dalla  legge   per   lo
svolgimento della loro attivita'; 
      d. organizzazione autonoma della gestione dei rifiuti  di  beni
in polietilene su tutto il territorio nazionale o messa in atto di un
sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine
del loro  utilizzo,  con  avvio  al  riciclo  o  recupero,  ai  sensi
dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
      e. adesione ad un sistema autonomo riconosciuto. 
    2. Il diritto di recesso viene  esercitato  mediante  l'invio  di
apposita comunicazione al consiglio  di  amministrazione  almeno  sei
mesi prima della fine dell'esercizio finanziario annuale, e produce i
suoi effetti dal primo giorno del nuovo esercizio. 
    3. Nei casi indicati nella lettera d) del  comma  1,  il  recesso
diviene efficace nel momento in cui,  intervenuto  il  riconoscimento
del sistema autonomo di gestione di cui all'art.  234,  comma  7  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e  del  mare  ne  accerti  il  corretto
funzionamento, dandone comunicazione al consorzio. Nel caso  indicato
alla lettera e) del comma 1, il recesso diviene efficace allorche' il
sistema autonomo  comunica  che  il  consorziato  receduto  e'  stato
ammesso in tale sistema. 
    4. I consorziati che recedono fanno fronte agli impegni contratti
nei confronti del consorzio pro-quota in ragione del periodo  residuo
di permanenza nel corso dell'anno. 
    5. Il consiglio  di  amministrazione  delibera  l'esclusione  dal
consorzio nei confronti del consorziato che: 
      a. abbia perso i requisiti di ammissione; 
      b. sia sottoposto a procedure concorsuali che  non  comportino,
anche provvisoriamente, la continuazione dell'attivita' d'impresa; 
      c. nelle ipotesi previste da apposito regolamento  adottato  ai
sensi dell'art. 25; 
      d. in ogni altro caso in cui non possa  piu'  partecipare  alla
realizzazione dell'oggetto consortile. 
    6.  Altre  cause  di  esclusione  dal  consorzio  possono  essere
previste e disciplinate dall'eventuale regolamento  di  cui  all'art.
26, anche per i casi in cui il consorziato si renda  responsabile  di
gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione  al
consorzio medesimo. 
    7.  Una  volta  deliberata  dal  consiglio   di   amministrazione
l'esclusione ha effetto immediato e  deve  essere  comunicata,  entro
quindici giorni, al consorziato. 
    8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto
a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.