(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
           Funzionamento del consiglio di Amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. 
    2. Esso: 
      a)  elegge  nel  proprio  seno  il  Presidente,  a  maggioranza
assoluta  di  tutti  i  consiglieri,  nella  prima   adunanza   utile
successiva alle nomine di  cui  all'art.  8,  comma  2.  Non  possono
ricoprire la carica di Presidente del consiglio di amministrazione il
Rettore, i presidi di facolta', i professori e i ricercatori di ruolo
dell'Universita'  IULM  e  il  rappresentante  degli  studenti.  Puo'
eleggere altresi',  sempre  a  maggioranza  assoluta,  un  Presidente
onorario esterno al consiglio di amministrazione senza  funzioni  ne'
prerogative; 
      b) nelle materie diverse dalla  nomina  del  Presidente  e  del
direttore dell'area tecnico-amministrativa delibera a maggioranza dei
votanti. A parita' di voti prevale il voto  del  Presidente.  Le  sue
deliberazioni sono valide allorche' siano presenti la meta' piu'  uno
dei  suoi  componenti,   anche   collegati   telefonicamente   o   in
videoconferenza; 
      c) si riunisce di norma dieci volte l'anno, e  tutte  le  volte
che il Presidente o il Rettore lo ritengano necessario o  qualora  ne
faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione
alle riunioni, salvo casi di  assoluta  urgenza,  deve  pervenire  ai
componenti almeno sei giorni lavorativi prima delle riunioni  stesse,
senza obbligo di forma, purche' con mezzi  idonei  di  cui  si  abbia
prova  dell'avvenuta  ricezione,  compreso  quindi  anche  la   posta
elettronica.  Le  riunioni  del  consiglio  possono  svolgersi  anche
tramite collegamento telefonico o in videoconferenza; 
      d) puo' nominare commissioni consultive, e delegare  parte  dei
suoi poteri a commissioni interne; 
      e) nelle materie  non  previste  o  non  in  contrasto  con  il
presente Statuto, puo' adottare un regolamento interno.