Art. 11. Indennita' 1. Il consiglio di amministrazione determina, all'inizio di ogni anno accademico, in conformita' con la normativa vigente, la misura delle indennita' dovute: a) al Presidente del consiglio di amministrazione; b) al Rettore e ai pro-Rettori; c) ai presidi di facolta' ed, eventualmente, ai vice presidi; d) ai componenti del consiglio di amministrazione; ed inoltre: e) ai componenti di commissioni che svolgano compiti tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal consiglio di amministrazione.