(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                 Compiti e attribuzioni del Rettore 
 
    1. Il Rettore rappresenta la  comunita'  universitaria.  Egli  ha
compiti di iniziativa, di attuazione  e  di  vigilanza,  assicura  il
raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Ateneo e rappresenta
l'Universita' quando cio' e' previsto dalla legge, escluse le materie
di  competenza  del  consiglio  di  amministrazione,  salvo   diversa
deliberazione del consiglio stesso. 
    2. Il  Rettore  dura  in  carica  sei  anni  e  non  puo'  essere
confermato. 
    3) Il Rettore: 
      a) convoca e presiede  le  adunanze  del  Senato  Accademico  e
provvede all'esecuzione delle deliberazioni; 
      b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione in merito agli stanziamenti per l'attivita' didattica
e  scientifica;  in  particolare  puo'  avvalersi  di  una   apposita
commissione  a  prevalente  composizione  extra-accademica,  per   la
valutazione di congruita' tra le risorse destinate per il personale e
i bisogni minimi del sistema fissati  per  disposizione  di  legge  o
ministeriale; 
      c) vigila sul funzionamento dell'Universita'; 
      d) nomina con suo decreto i presidi delle facolta'  eletti  dal
senato accademico, secondo le modalita' di cui al successivo art. 27; 
      e) avvia i  procedimenti  disciplinari  relativi  al  personale
docente per ogni fatto che possa dar  luogo  all'irrogazione  di  una
sanzione piu' grave della censura. Entro 30 giorni dal momento  della
conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al  collegio  di  disciplina
formulando  motivata  proposta  in  ordine   alla   conclusione   del
procedimento.  In  tutti  gli  altri   casi,   esercita   l'autorita'
disciplinare secondo la normativa vigente; 
      f) emana lo statuto, i regolamenti di Ateneo e  quelli  interni
delle singole  strutture,  nonche'  i  decreti  e  gli  atti  di  sua
competenza; 
      g) nomina il nucleo  di  valutazione,  sentito  il  parere  del
senato accademico e del consiglio di amministrazione, indicandone  il
Presidente; 
      h)  adotta,  in  caso  di  necessita'  e   in   situazioni   di
indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti. Tali  provvedimenti
saranno sottoposti alla ratifica dell'organo competente  nella  prima
seduta successiva utile; 
      i) nomina il pro-Rettore vicario  tra  i  professori  di  prima
fascia  in  regime  di  tempo  pieno.  Puo'  nominare   anche   altri
pro-Rettori, precisandone gli ambiti di delega e i poteri; 
      j) puo' conferire deleghe a professori per materie determinate; 
      k) stabilisce la data delle elezioni dei  rappresentanti  degli
studenti nei diversi organi  accademici,  sentite  le  rappresentanze
studentesche; 
      l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate
dalla legge, in quanto applicabile, dallo statuto e dai regolamenti.