(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                        Elezione del Rettore 
 
    1. Il Rettore e' eletto dal consiglio di amministrazione: 
      a) tra i professori di ruolo di I  fascia  dell'Universita'  su
una terna  di  nomi  proposta  dal  senato  accademico  appositamente
convocato dal Rettore o, in difetto, dal decano.  Qualora  il  senato
accademico non proceda alla formulazione della terna  entro  quindici
giorni  dalla  richiesta  avanzata  dal  Rettore,  il  consiglio   di
amministrazione procede alla designazione scegliendo il  Rettore  fra
tutti gli aventi diritto; 
      b) possono essere indicati nella terna di cui sopra al punto a)
i docenti che assicurano un numero di anni di  servizio  almeno  pari
alla durata del mandato prima della data di collocamento a  riposo  e
comunque  soddisfino  i  requisiti  di  eleggibilita'  previsti   dal
presente statuto; 
      c) al fine di garantire la continuita' del governo dell'Ateneo,
le procedure elettorali  sono  avviate  almeno  tre  mesi  prima  del
termine del mandato del Rettore e si concludono con la  richiesta  di
nomina ministeriale prevista dal successivo comma 2 almeno  due  mesi
prima. 
    2. Il  Rettore  eletto  e'  nominato  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.