(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                      Il nucleo di valutazione 
 
    1. Il  nucleo  di  valutazione  interna  e'  nominato,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 19.10.99 n. 370,  dal  Rettore,  con  proprio
decreto,  sentito  il  consiglio  di  amministrazione  e  il   senato
accademico. Il nucleo e'  composto  da  cinque  membri,  compreso  il
Presidente, in possesso di adeguati requisiti professionali nel campo
della valutazione, di cui almeno tre esterni all'Ateneo stesso e dura
in carica tre anni.