Art. 18. Il nucleo di valutazione 1. Il nucleo di valutazione interna e' nominato, ai sensi dell'art. 1 della legge 19.10.99 n. 370, dal Rettore, con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione e il senato accademico. Il nucleo e' composto da cinque membri, compreso il Presidente, in possesso di adeguati requisiti professionali nel campo della valutazione, di cui almeno tre esterni all'Ateneo stesso e dura in carica tre anni.