Art. 19. Finalita' 1. Il collegio di disciplina, istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed operante ai sensi della medesima legge e' competente a svolgere la fase istruttoria e ad esprimere parere conclusivo in merito a procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori, dei ricercatori, e dei ricercatori a tempo determinato.