Art. 22. Criteri di ripartizione della competenza 1. I professori ordinari sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti di professori ordinari. 2. I professori ordinari e i professori associati sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti di professori associati. 3. I professori ordinari, i professori associati e i ricercatori sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato. 4. Le funzioni di Presidente sono esercitate dal professore ordinario piu' anziano nel ruolo. 5. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. 6. Il Rettore, in qualsiasi fase del procedimento, su richiesta motivata del collegio e sentito il senato accademico, puo' sospendere in via cautelare dall'Ufficio e dallo stipendio il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, tenuto conto della gravita' dei fatti contestati e della verosimiglianza della contestazione. 7. Il consiglio di amministrazione, nella composizione dei membri di diritto, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.