(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
              Criteri di ripartizione della competenza 
 
    1.  I  professori  ordinari  sono  competenti   a   conoscere   i
procedimenti avviati nei confronti di professori ordinari. 
    2. I professori ordinari e i professori associati sono competenti
a conoscere  i  procedimenti  avviati  nei  confronti  di  professori
associati. 
    3. I professori ordinari, i professori associati e i  ricercatori
sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti  dei
ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato. 
    4. Le funzioni  di  Presidente  sono  esercitate  dal  professore
ordinario piu' anziano nel ruolo. 
    5. Le delibere del collegio sono assunte a  maggioranza  assoluta
dei componenti. 
    6. Il Rettore, in qualsiasi fase del procedimento,  su  richiesta
motivata del collegio e sentito il senato accademico, puo' sospendere
in  via  cautelare  dall'Ufficio  e  dallo  stipendio   il   soggetto
sottoposto a procedimento disciplinare, tenuto conto  della  gravita'
dei fatti contestati e della verosimiglianza della contestazione. 
    7. Il consiglio di amministrazione, nella composizione dei membri
di diritto, conformemente al parere vincolante espresso dal  collegio
di disciplina, infligge la sanzione  ovvero  dispone  l'archiviazione
del procedimento.