Art. 27. Il preside di facolta' 1. Il preside rappresenta la facolta' ad ogni effetto ed e' responsabile della conduzione della stessa. 2. Il preside e' eletto dal senato accademico tra i professori di I fascia, a tempo pieno, afferenti alla facolta', sulla base di una terna di nomi proposta dal consiglio di facolta', nella composizione di cui alle lettere a) b) c) del successivo art. 28, comma 3. Possono essere indicati nella terna di cui sopra i docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e comunque soddisfino i requisiti di eleggibilita' previsti dal presente statuto. 3. Qualora il consiglio di facolta' non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal Rettore, il senato accademico procede alla designazione del preside fra tutti gli aventi diritto. 4. Il preside e' nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e puo' essere confermato limitatamente a un solo mandato consecutivo. 5. Il preside: a) convoca e presiede il consiglio di facolta'; b) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facolta'; c) mantiene i rapporti con gli organi di governo dell'Universita'. 6. Il preside puo' nominare uno o piu' vice presidi, a seconda dei corsi di laurea di primo livello attivati, previo parere conforme del senato accademico. I vice presidi sono scelti tra i professori di prima fascia, anche a tempo definito.