(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
                       Il preside di facolta' 
 
    1. Il preside rappresenta la  facolta'  ad  ogni  effetto  ed  e'
responsabile della conduzione della stessa. 
    2. Il preside e' eletto dal senato accademico tra i professori di
I fascia, a tempo pieno, afferenti alla facolta', sulla base  di  una
terna di nomi proposta dal consiglio di facolta', nella  composizione
di cui alle lettere a) b) c) del successivo art. 28, comma 3. Possono
essere indicati nella terna di cui sopra i docenti che assicurano  un
numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato  prima
della data di collocamento a riposo e comunque soddisfino i requisiti
di eleggibilita' previsti dal presente statuto. 
    3. Qualora il consiglio di facolta' non proceda alla formulazione
della terna  entro  quindici  giorni  dalla  richiesta  avanzata  dal
Rettore, il senato accademico procede alla designazione  del  preside
fra tutti gli aventi diritto. 
    4. Il preside e' nominato con decreto del Rettore, dura in carica
tre anni accademici e puo' essere confermato limitatamente a un  solo
mandato consecutivo. 
    5. Il preside: 
      a) convoca e presiede il consiglio di facolta'; 
      b) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facolta'; 
      c)  mantiene   i   rapporti   con   gli   organi   di   governo
dell'Universita'. 
    6. Il preside puo' nominare uno o piu' vice  presidi,  a  seconda
dei corsi di laurea di primo livello attivati, previo parere conforme
del senato accademico. I vice presidi sono scelti tra i professori di
prima fascia, anche a tempo definito.