Art. 28. Il consiglio di facolta' 1. Il consiglio di facolta' e' l'organo collegiale che organizza e coordina l'attivita' didattica della facolta'. 2. Il consiglio di facolta': a) propone al senato accademico una terna di professori di I fascia afferenti alla facolta', secondo quanto previsto al precedente art. 27; b) destina le risorse per la didattica deliberate dal senato accademico; c) avanza proposte in merito alla istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi di specializzazione, master universitari di I e II livello, dottorati di ricerca, centri interuniversitari, e inoltre in merito a master, corsi di aggiornamento professionale e convenzioni con enti esterni; d) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori; e) provvede alla copertura dei posti di professore di ruolo di I e di II fascia attribuiti dal senato accademico; f) esamina ed approva i piani di studio individuali, nonche' altri atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti; g) delibera in merito ad affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attivita' didattica tenendo conto delle esigenze dei corsi di studio afferenti alla facolta'; h) provvede all'elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi di sviluppo dell'Ateneo. i) nomina annualmente una giunta di facolta', composta dai referenti di corsi di studio, e presieduta dal preside, incaricata di sovrintendere operativamente alle questioni concernenti la didattica, anche ai fini della valutazione istituzionale. 3. Il consiglio di facolta' e' composto da: a) i professori di ruolo di prima e seconda fascia; b) i professori aggregati, ad esclusione delle questioni concernenti l'attribuzione di compiti didattici e deliberazioni relative a professori di ruolo; c) i ricercatori e i ricercatori a tempo determinato che non potranno partecipare alle adunanze relative alle questioni concernenti l'attribuzione di compiti didattici e deliberazioni relative a professori di ruolo; d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; e) tre rappresentanti degli studenti; f) i professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza che siano titolari di un contratto di insegnamento presso la facolta' per tutta la durata dello stesso. Essi concorrono al numero legale solo se presenti. g) i professori di prima fascia emeriti, ove nominati. Essi concorrono al numero legale solo se presenti. 4. Il regolamento elettorale determina le modalita' di elezione delle rappresentanze suddette. 5. Il consiglio di facolta' puo' avvalersi di commissioni istruttorie per specifici argomenti. 6. La convocazione ordinaria del consiglio di facolta' deve avvenire, di norma, almeno ogni due mesi. 7. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare riguardo alle chiamate, il consiglio di facolta' delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore. Il conferimento delle supplenze, degli affidamenti interni, esterni e dei contratti per attivita' di insegnamento di corsi ufficiali e' deliberato in consiglio di facolta' dai professori di ruolo, dai professori aggregati, dai ricercatori e dai ricercatori a tempo determinato. I professori emeriti, i professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza titolari di un contratto di insegnamento presso la facolta', il rappresentante del personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti partecipano al consiglio con solo voto consultivo. 8. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale il voto del preside o di chi presiede la seduta.