(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
                      Il consiglio di facolta' 
 
    1. Il consiglio di facolta' e' l'organo collegiale che  organizza
e coordina l'attivita' didattica della facolta'. 
    2. Il consiglio di facolta': 
      a) propone al senato accademico una terna di  professori  di  I
fascia afferenti alla facolta', secondo quanto previsto al precedente
art. 27; 
      b) destina le risorse per la didattica  deliberate  dal  senato
accademico; 
      c) avanza proposte in merito alla istituzione e attivazione dei
corsi di laurea e di laurea magistrale,  corsi  di  specializzazione,
master universitari di I e II livello, dottorati di  ricerca,  centri
interuniversitari,  e  inoltre  in  merito   a   master,   corsi   di
aggiornamento professionale e convenzioni con enti esterni; 
      d) approva e coordina i  programmi  degli  insegnamenti  e  gli
impegni didattici dei docenti e dei ricercatori; 
      e) provvede alla copertura dei posti di professore di ruolo  di
I e di II fascia attribuiti dal senato accademico; 
      f) esamina ed approva i piani di  studio  individuali,  nonche'
altri atti amministrativi riguardanti le carriere  scolastiche  degli
studenti; 
      g) delibera in merito ad affidamenti, supplenze,  contratti  di
insegnamento e  altre  forme  di  sostegno  dell'attivita'  didattica
tenendo conto delle esigenze  dei  corsi  di  studio  afferenti  alla
facolta'; 
      h) provvede all'elaborazione dei propri  piani  di  sviluppo  e
coopera con proposte e pareri alla determinazione  dei  programmi  di
sviluppo dell'Ateneo. 
      i) nomina annualmente una  giunta  di  facolta',  composta  dai
referenti di corsi di studio, e presieduta dal preside, incaricata di
sovrintendere operativamente alle questioni concernenti la didattica,
anche ai fini della valutazione istituzionale. 
    3. Il consiglio di facolta' e' composto da: 
      a) i professori di ruolo di prima e seconda fascia; 
      b)  i  professori  aggregati,  ad  esclusione  delle  questioni
concernenti  l'attribuzione  di  compiti  didattici  e  deliberazioni
relative a professori di ruolo; 
      c) i ricercatori e i ricercatori a tempo  determinato  che  non
potranno  partecipare   alle   adunanze   relative   alle   questioni
concernenti  l'attribuzione  di  compiti  didattici  e  deliberazioni
relative a professori di ruolo; 
      d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; 
      e) tre rappresentanti degli studenti; 
      f) i professori di prima  e  seconda  fascia  in  posizione  di
quiescenza che siano titolari di un contratto di insegnamento  presso
la facolta' per tutta la durata  dello  stesso.  Essi  concorrono  al
numero legale solo se presenti. 
      g) i professori di prima fascia  emeriti,  ove  nominati.  Essi
concorrono al numero legale solo se presenti. 
    4. Il regolamento elettorale determina le modalita'  di  elezione
delle rappresentanze suddette. 
    5.  Il  consiglio  di  facolta'  puo'  avvalersi  di  commissioni
istruttorie per specifici argomenti. 
    6. La convocazione  ordinaria  del  consiglio  di  facolta'  deve
avvenire, di norma, almeno ogni due mesi. 
    7. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare riguardo alle
chiamate,  il  consiglio  di  facolta'  delibera  nella  composizione
limitata  alla  fascia  corrispondente  e  a  quella  superiore.   Il
conferimento delle supplenze, degli affidamenti  interni,  esterni  e
dei contratti per attivita' di insegnamento  di  corsi  ufficiali  e'
deliberato in consiglio di facolta'  dai  professori  di  ruolo,  dai
professori aggregati, dai  ricercatori  e  dai  ricercatori  a  tempo
determinato. I professori emeriti, i professori di  prima  e  seconda
fascia in  posizione  di  quiescenza  titolari  di  un  contratto  di
insegnamento presso la  facolta',  il  rappresentante  del  personale
tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti  partecipano
al consiglio con solo voto consultivo. 
    8. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del  presente
statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A
parita' di voti prevale il voto del preside  o  di  chi  presiede  la
seduta.