(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
                    Il direttore di dipartimento 
 
    1. Il direttore rappresenta il dipartimento, convoca  e  presiede
il  consiglio  di  dipartimento,  cura  l'esecuzione  delle  relative
delibere ed esercita tutti i poteri esecutivi nelle  materie  di  cui
all'art. 29, comma 2. 
    2. Il direttore e' nominato con decreto del Rettore, su  proposta
del consiglio di dipartimento tra i professori a tempo pieno di prima
fascia o, in assenza, di seconda fascia dell'Ateneo. Il direttore del
dipartimento dura in carica 3 anni accademici e puo' essere  rieletto
una sola volta consecutiva. 
    3. Il Direttore puo' designare un Vice Direttore,  scelto  tra  i
professori di ruolo e i ricercatori confermati.  Il  Vice  Direttore,
nominato con Decreto Rettorale, supplisce il Direttore  in  tutte  le
sue funzioni in caso di impedimento o assenza. 
    4. La carica di direttore del dipartimento e'  incompatibile  con
quella di preside di facolta'.