Art. 30. Il direttore di dipartimento 1. Il direttore rappresenta il dipartimento, convoca e presiede il consiglio di dipartimento, cura l'esecuzione delle relative delibere ed esercita tutti i poteri esecutivi nelle materie di cui all'art. 29, comma 2. 2. Il direttore e' nominato con decreto del Rettore, su proposta del consiglio di dipartimento tra i professori a tempo pieno di prima fascia o, in assenza, di seconda fascia dell'Ateneo. Il direttore del dipartimento dura in carica 3 anni accademici e puo' essere rieletto una sola volta consecutiva. 3. Il Direttore puo' designare un Vice Direttore, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati. Il Vice Direttore, nominato con Decreto Rettorale, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. 4. La carica di direttore del dipartimento e' incompatibile con quella di preside di facolta'.