Art. 32. I centri di ricerca 1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM puo' istituire centri di ricerca per favorire e potenziare le attivita' di ricerca di dipartimenti o gruppi di docenti in coordinamento con le attivita' delle altre strutture culturali dell'Ateneo. Il consiglio di amministrazione ne approva il regolamento, su proposta del senato accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento. 2. I centri di ricerca sono istituiti o disattivati con decreto del Rettore, sentito il senato accademico.