(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
 
                         I centri di ricerca 
 
    1. La Libera Universita' di  Lingue  e  Comunicazione  IULM  puo'
istituire centri di ricerca per favorire e potenziare le attivita' di
ricerca di dipartimenti o gruppi di docenti in coordinamento  con  le
attivita' delle altre strutture culturali dell'Ateneo.  Il  consiglio
di amministrazione ne approva il regolamento, su proposta del  senato
accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento. 
    2. I centri di ricerca sono istituiti o disattivati  con  decreto
del Rettore, sentito il senato accademico.