Art. 33. Docenti 1. Il ruolo dei professori universitari della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM comprende le seguenti fasce: a) professori di prima fascia; b) professori di seconda fascia. 2. Il ruolo organico dei professori della prima fascia e' costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Universita' e coerente con l'andamento economico-finanziario dell'Ateneo. 3. Il ruolo organico dei professori della seconda fascia e' costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Universita' indicativamente non inferiore al doppio di quelli previsti per il ruolo dei professori di prima fascia e coerente con l'andamento economico-finanziario dell'Ateneo. 4. Il regime di impegno dei professori puo' essere a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita' annue di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1500 ore annue per i professori a tempo pieno e a 750 ore annue per i professori a tempo definito. I docenti sono tenuti a svolgere attivita' di ricerca e di aggiornamento scientifico e a riservare annualmente a compiti didattici e di servizi agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento (esami di profitto e di laurea), non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito. 5. I docenti sono altresi' tenuti a contribuire al funzionamento dell'Universita' partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di governo, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti. Essi debbono inoltre adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento universitario. 6. I professori della prima fascia, ove ricorrano i requisiti previsti dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'atto del collocamento a riposo possono essere nominati professori emeriti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa delibera del senato accademico. I professori emeriti, secondo quanto previsto dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, restano incardinati nella facolta' presso la quale hanno prestato il loro ultimo servizio. Ai professori emeriti non competono particolari prerogative accademiche.