(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
 
                               Docenti 
 
    1. Il ruolo dei professori universitari della Libera  Universita'
di Lingue e Comunicazione IULM comprende le seguenti fasce: 
      a) professori di prima fascia; 
      b) professori di seconda fascia. 
    2. Il  ruolo  organico  dei  professori  della  prima  fascia  e'
costituito  da  un  numero  di  posti  congruo  rispetto  all'offerta
formativa    dell'Universita'    e    coerente    con     l'andamento
economico-finanziario dell'Ateneo. 
    3. Il ruolo organico  dei  professori  della  seconda  fascia  e'
costituito  da  un  numero  di  posti  congruo  rispetto  all'offerta
formativa dell'Universita' indicativamente non inferiore al doppio di
quelli previsti per  il  ruolo  dei  professori  di  prima  fascia  e
coerente con l'andamento economico-finanziario dell'Ateneo. 
    4. Il regime di impegno dei professori puo' essere a tempo  pieno
o a tempo definito. 
    Ai  fini  della  rendicontazione  dei  progetti  di  ricerca,  la
quantificazione figurativa  delle  attivita'  annue  di  ricerca,  di
studio e di insegnamento  con  i  connessi  compiti  preparatori,  di
verifica e organizzativi, e' pari a 1500 ore annue per i professori a
tempo pieno e a 750 ore annue per i professori a tempo definito. 
    I docenti sono tenuti  a  svolgere  attivita'  di  ricerca  e  di
aggiornamento  scientifico  e  a  riservare  annualmente  a   compiti
didattici e di servizi agli studenti,  inclusi  l'orientamento  e  il
tutorato, nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento  (esami
di profitto e di laurea), non meno di 350  ore  in  regime  di  tempo
pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito. 
    5. I docenti sono altresi' tenuti a contribuire al  funzionamento
dell'Universita' partecipando  agli  organi  collegiali  e  assumendo
funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di  governo,
secondo quanto previsto dalle norme di legge  vigenti.  Essi  debbono
inoltre adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento universitario. 
    6. I professori della prima fascia,  ove  ricorrano  i  requisiti
previsti dal regio decreto 31 agosto  1933,  n.  1592,  all'atto  del
collocamento a riposo possono essere nominati professori emeriti  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, previa delibera del senato accademico. I professori emeriti,
secondo quanto previsto dal regio decreto 31 agosto  1933,  n.  1592,
restano incardinati nella facolta' presso la quale hanno prestato  il
loro ultimo servizio. Ai professori emeriti non competono particolari
prerogative accademiche.