(Allegato-art. 34)
                              Art. 34. 
 
                     Stato giuridico dei docenti 
 
    1.  Per  l'assunzione,  lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento
economico  dei  professori  di  ruolo  saranno  osservate  le   norme
legislative e regolamentari vigenti in materia per  i  professori  di
ruolo delle Universita' dello Stato. 
    2. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
    3. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini  del  trattamento
di previdenza, all'Istituto nazionale della previdenza  sociale  INPS
ex INPDAP. 
    4.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo si applicano  le  norme  previste  dalla  legge  n.
243/91, ed eventuali  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  a
decorrere dal 22 agosto 1991. 
    5. In caso di trasferimento alla Libera Universita' di  Lingue  e
Comunicazione IULM di  professori  di  ruolo  appartenenti  ad  altre
Universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in
materia per i professori delle Universita' statali.