(Allegato-art. 35)
                              Art. 35. 
 
                      Ricercatori universitari 
 
    1. A seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, il ruolo dei ricercatori universitari a  tempo  indeterminato
e' posto ad esaurimento. 
    2. Il regime di impegno dei ricercatori puo' essere a tempo pieno
o a tempo definito. 
    Ai  fini  della  rendicontazione  dei  progetti  di  ricerca,  la
quantificazione figurativa  delle  attivita'  annue  di  ricerca,  di
studio e di insegnamento  con  i  connessi  compiti  preparatori,  di
verifica e organizzativi, e' pari a 1500 ore annue per i  ricercatori
a tempo pieno e a 750 ore annue per i ricercatori a tempo definito. 
    I ricercatori sono tenuti a svolgere attivita' di  ricerca  e  di
aggiornamento scientifico e a  riservare  annualmente  a  compiti  di
didattica  integrativa  e  di   servizio   agli   studenti,   inclusi
l'orientamento e  il  tutorato,  nonche'  ad  attivita'  di  verifica
dell'apprendimento (esami di profitto e di laurea), fino a un massimo
di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in
regime di tempo definito. 
    3.  I  ricercatori  sono  altresi'  tenuti   a   contribuire   al
funzionamento dell'Universita' partecipando agli organi collegiali  e
assumendo funzioni organizzative. 
    4. Per  lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento  economico  dei
ricercatori, saranno osservate, fino ad  esaurimento  del  ruolo,  le
norme  legislative  e  regolamentari  vigenti  in   materia   per   i
ricercatori delle Universita' dello Stato. 
    5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
    6. I ricercatori  sono  iscritti,  ai  fini  del  trattamento  di
previdenza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale  INPS  ex
INPDAP. 
    7.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo si applicano  le  norme  previste  dalla  legge  n.
243/91, ed eventuali  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  a
decorrere dal 22 agosto 1991. 
    8. In caso di trasferimento alla Libera Universita' di  Lingue  e
Comunicazione IULM di ricercatori appartenenti ad  altre  Universita'
non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per
i ricercatori delle Universita' statali.