Art. 36. Professori aggregati 1. Ai ricercatori a tempo indeterminato che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Ad essi e' attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo e' conservato altresi' nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore fruisce nell'anno accademico successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Il valersi del titolo di professore aggregato e' consentito unicamente per finalita' connesse alla didattica e alla ricerca e, piu' in generale, per finalita' strettamente connesse agli obiettivi istituzionali dell'Ateneo.