(Allegato-art. 36)
                              Art. 36. 
 
                        Professori aggregati 
 
    1. Ai ricercatori a tempo indeterminato che hanno svolto tre anni
di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 19  novembre  1990,
n. 241  e  successive  modificazioni,  sono  affidati,  con  il  loro
consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento  e  trattamento
giuridico ed economico, corsi e  moduli  curriculari  compatibilmente
con  la  programmazione  didattica  definita  dai  competenti  organi
accademici. Ad essi e' attribuito il titolo di  professore  aggregato
per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. 
    Il  titolo  e'  conservato  altresi'  nei  periodi   di   congedo
straordinario per motivi di studio  di  cui  il  ricercatore  fruisce
nell'anno accademico successivo a quello in cui ha svolto tali  corsi
e moduli. 
    Il valersi del  titolo  di  professore  aggregato  e'  consentito
unicamente per finalita' connesse alla didattica e  alla  ricerca  e,
piu' in generale, per finalita' strettamente connesse agli  obiettivi
istituzionali dell'Ateneo.