(Allegato-art. 37)
                              Art. 37. 
 
                   Ricercatori a tempo determinato 
 
    1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,
l'Universita',  nell'ambito  delle   risorse   disponibili   per   la
programmazione,  previo  espletamento  di  procedure   pubbliche   di
selezione disciplinate con  proprio  regolamento,  nel  rispetto  dei
principi  enunciati  dalla  Carta  europea   dei   ricercatori,   che
assicurino la pubblicita' degli atti,  puo'  stipulare  contratti  di
lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in  possesso  del
titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito  in  Italia  o
all'estero  nonche'  di  ulteriori  requisiti  definiti  dal   citato
regolamento interno di Ateneo. 
    2. I contratti possono avere le seguenti tipologie: 
      a) contratti junior di durata  triennale  prorogabili  per  due
anni, per una sola volta previa positiva valutazione delle  attivita'
didattiche e di ricerca svolte; 
      b) contratti senior: 
        nei sei mesi  che  precedono  la  conclusione  del  contratto
junior, eventualmente prorogato,  il  senato  accademico  accerta  la
valutazione dei  prerequisiti  per  l'eventuale  conferimento  di  un
contratto di cui alla lettera b) dell'art 24, comma  3,  della  legge
240/2010 (senior) di durata triennale non rinnovabile. 
    Tale tipologia di contratto puo' essere conferita a: 
      soggetti che hanno usufruito dei contratti di cui alla  lettera
a) (junior) della durata di tre  anni,  eventualmente  rinnovati  per
altri due; 
      soggetti che hanno usufruito per almeno tre anni  di  contratti
stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge n. 230/2005. 
    3. I contratti di cui al comma 2, lettera a) possono prevedere il
regime di tempo pieno o di tempo definito.  I  contratti  di  cui  al
comma 2, lettera b) sono stipulati esclusivamente con regime di tempo
pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attivita' di
didattica, di didattica integrativa e di servizio  agli  studenti  e'
pari a 350 ore annue per il regime di tempo pieno e di 200 ore  annue
per il regime di tempo definito. 
    4. Nell'ambito delle risorse disponibili per  la  programmazione,
nel terzo anno di contratto  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  e'
facolta' dell'Ateneo, valutare, nell'ambito dei criteri  fissati  con
decreto del Ministro e secondo  modalita'  disciplinate  da  apposito
regolamento di  Ateneo,  l'attivita'  di  ricerca  del  titolare  del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica  ai
sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai  fini  di
una eventuale chiamata nel ruolo di  professore  associato  ai  sensi
dell'art. 18, comma 2, lettera e) della citata legge. 
    In caso di esito positivo  della  valutazione,  il  titolare  del
contratto e' inquadrato nel  ruolo  dei  professori  associati.  Alla
procedura e' data pubblicita' sul portale dell'Ateneo. 
    5. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, versera'
i previsti contributi previdenziali presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale INPS ex INPDAP.