(Allegato-art. 38)
                               Art 38. 
 
                         Docenti a contratto 
 
    1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM,  per  lo
svolgimento di attivita' di insegnamento di corsi  integrativi,  puo'
stipulare contratti di  diritto  privato  della  durata  di  un  anno
accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque
anni, con soggetti in possesso di adeguati  requisiti  scientifici  e
professionali  italiani  e  stranieri  per  l'attivazione  di   corsi
integrativi di quelli ufficiali ai sensi dell' art. 23 della legge 30
dicembre 2010, n. 240. 
    2.  Nei  casi  in  cui  gli  insegnamenti  inseriti  nell'offerta
formativa dei  corsi  di  laurea  e  laurea  magistrale  non  trovino
copertura  mediante  le  procedure  per  l'attribuzione  di   compiti
didattici istituzionali, ovvero mediante  affidamento  a  docenti,  a
ricercatori e  a  ricercatori  a  tempo  determinato  dell'Ateneo,  o
mediante affidamento a docenti, a ricercatori e a ricercatori a tempo
determinato esterni all'Ateneo, la Libera  Universita'  di  Lingue  e
Comunicazione IULM puo' stipulare contratti di diritto privato  della
durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente, con  soggetti
esterni  all'Universita',   in   possesso   di   adeguati   requisiti
scientifici  e/o   professionali,   professori   e   ricercatori   in
quiescenza, lavoratori autonomi ai sensi  dell'  art.  23,  comma  1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.