Art. 39. Il direttore 1. Il direttore dell'area tecnico-amministrativa, scelto tra dirigenti pubblici e privati interni o esterni all'Universita' con provata esperienza in amministrazione e bilancio di organizzazioni complesse, suddivise in centri di costo e di responsabilita', svolge le seguenti funzioni: a) sovrintende ai servizi amministrativi e contabili dell'Universita' e alla gestione del suo personale tecnico amministrativo, in conformita' alle direttive e alle delibere del consiglio di amministrazione; b) provvede all'esecuzione delle delibere del consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto l'acquisto di attrezzature, apparecchiature, arredi e servizi, secondo le modalita' e con i limiti e procedure indicati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo; c) sovrintende all'attivita' amministrativa e organizzativa della didattica dell'Ateneo, d'intesa con i presidi di facolta'; d) dura in carica tre anni ed e' rinnovabile.