(Allegato-art. 46)
                              Art. 46. 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge  e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta  amministrazione
ed  in  particolare  sull'adeguatezza   dell'assetto   organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dall'Ateneo e  sul  suo  concreto
funzionamento. 
    Il consiglio di  amministrazione  puo'  anche  avvalersi  per  la
certificazione del bilancio di una societa' specializzata. 
    2. Il collegio dei revisori dei conti e' cosi' composto: 
      a)   da   un   rappresentante   individuato    dal    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  con  funzioni  di
Presidente tra dirigenti in servizio presso lo stesso Ministero; 
      b) da due membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal
consiglio di amministrazione, scelti tra persone  dotate  di  elevate
capacita'  tecnico-professionali  nel  settore   dell'amministrazione
finanziaria e contabile.  Tutti  i  componenti  membri  del  collegio
devono essere iscritti nel registro dei revisori  legali,  durano  in
carica un triennio e sono rinnovabili.