(Allegato-art. 47)
                              Art. 47. 
 
                      Fondazioni universitarie 
 
    1. Allo scopo di coadiuvare l'Universita' nello svolgimento della
sua   missione   di   sviluppo   della   cultura,   della    ricerca,
dell'innovazione, dell'alta formazione, della formazione  continua  e
manageriale, la Libera Universita' di  Lingue  e  Comunicazione  IULM
puo' avvalersi della Fondazione  universitaria,  avente  personalita'
giuridica di diritto privato senza scopo di lucro. L'Ateneo individua
le  attivita'  e  le  risorse  che  possono  essere  conferite   alla
Fondazione, secondo  il  criterio  di  strumentalita'  rispetto  alle
funzioni istituzionali che rimangono prerogativa dell'Universita'.