Art. 49. Utilizzo delle risorse - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento 1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore dei soggetti di cui al presente statuto nonche' ai fondatori, ai lavoratori o ai collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM e svolgono la stessa attivita' ovvero altre attivita' istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa di volta in volta vigente e a sostegno delle sole attivita' istituzionali dell'Ente. 2. E' fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attivita' funzionali al perseguimento delle finalita' istituzionali. 3. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM sara' devoluto ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attivita' istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge di volta in volta vigente. La determinazione di tale ente sara' rimessa al consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico e, nell'impossibilita' del medesimo, ai liquidatori.