(Allegato-art. 49)
                              Art. 49. 
 
Utilizzo delle risorse  -  Devoluzione  del  patrimonio  in  caso  di
                            scioglimento 
 
    1. E' fatto divieto di  distribuire,  anche  in  modo  indiretto,
utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale  durante
la vita dell'ente, in favore dei soggetti di cui al presente  statuto
nonche' ai fondatori, ai lavoratori o ai collaboratori, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per  legge,  ovvero
siano  effettuate  a  favore  di  enti  che  per  legge,  statuto   o
regolamento,  fanno  parte  della  Libera  Universita'  di  Lingue  e
Comunicazione IULM  e  svolgono  la  stessa  attivita'  ovvero  altre
attivita' istituzionali direttamente e specificamente previste  dalla
normativa di volta in volta vigente e a sostegno delle sole attivita'
istituzionali dell'Ente. 
    2. E' fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi  di  gestione
esclusivamente  per  lo  sviluppo  delle  attivita'   funzionali   al
perseguimento delle finalita' istituzionali. 
    3. In caso di scioglimento per  qualunque  causa,  il  patrimonio
della  Libera  Universita'  di  Lingue  e  Comunicazione  IULM  sara'
devoluto  ad  altro  ente  non  commerciale  che  svolga   un'analoga
attivita' istituzionale, salvo  diversa  destinazione  imposta  dalla
legge di volta in volta vigente. La determinazione di tale ente sara'
rimessa al consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato
accademico e, nell'impossibilita' del medesimo, ai liquidatori.