(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                            Composizione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione definisce le linee di sviluppo
dell'Ateneo nel rispetto dei suoi scopi istituzionali. Ha il  governo
economico-patrimoniale e  sovrintende  alla  gestione  amministrativa
della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM. 
    2. Esso e' costituito: 
      a) dal Rettore; 
      b) dal pro-Rettore vicario; 
      c) da un preside di facolta', designato dal  senato  accademico
tra i presidi di facolta' membri del senato stesso; 
      d) da tre rappresentanti dell'ente fondatore «Fondazione Scuola
Superiore per Interpreti e Traduttori» tra i  quali  almeno  due  non
debbono avere rapporti con l'Ateneo e/o non  debbono  far  parte  dei
ruoli universitari. 
      e)   da   un   rappresentante   della   carriera    diplomatica
preferibilmente designato dalla Direzione generale denominata Sistema
Paese  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale; 
      f) da un rappresentante degli  studenti  con  diritto  di  voto
deliberativo se eletto da un quorum di partecipanti non inferiore  ad
un  quarto  degli   studenti   iscritti.   In   caso   contrario   il
rappresentante  degli  studenti  avra'   solo   voto   consultivo   e
concorrera' al numero legale solo se presente. 
      g) da un esponente di un'associazione di almeno 12 imprenditori
o imprese, legate all'Universita' IULM da finanziamenti, attivita' di
placement e/o di internazionalizzazione e riconosciuta dal  consiglio
di amministrazione della stessa Universita'. 
    Tale  esponente  viene  nominato  a  maggioranza   assoluta   dai
consiglieri di cui alle precedenti lettere  a),  b),  c)  e  d).  Non
possono  essere  nominati  docenti,  studenti  e  personale   tecnico
amministrativo dell'Universita'. 
    3.  L'eventuale  mancata  designazione  di  membri  di   cui   al
precedente comma 2, lettere e) ed f), ovvero la  mancata  scelta  del
consigliere di cui alla  lettera  g)  stesso  comma  non  inficia  la
regolarita' delle sedute. 
    4. Il Rettore e' ex-officio  vice  Presidente  del  consiglio  di
amministrazione. 
    5.  Il  direttore  dell'area  tecnico-amministrativa  assiste  ai
lavori del consiglio potendo avvalersi dell'ausilio di un dirigente o
funzionario dell'Ateneo come supporto tecnico alla verbalizzazione. 
    6. Il membro nominato di cui al comma 2 lettera  g)  puo'  essere
rinnovato una sola volta consecutiva.