Art. 8. Composizione 1. Il consiglio di amministrazione definisce le linee di sviluppo dell'Ateneo nel rispetto dei suoi scopi istituzionali. Ha il governo economico-patrimoniale e sovrintende alla gestione amministrativa della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM. 2. Esso e' costituito: a) dal Rettore; b) dal pro-Rettore vicario; c) da un preside di facolta', designato dal senato accademico tra i presidi di facolta' membri del senato stesso; d) da tre rappresentanti dell'ente fondatore «Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori» tra i quali almeno due non debbono avere rapporti con l'Ateneo e/o non debbono far parte dei ruoli universitari. e) da un rappresentante della carriera diplomatica preferibilmente designato dalla Direzione generale denominata Sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; f) da un rappresentante degli studenti con diritto di voto deliberativo se eletto da un quorum di partecipanti non inferiore ad un quarto degli studenti iscritti. In caso contrario il rappresentante degli studenti avra' solo voto consultivo e concorrera' al numero legale solo se presente. g) da un esponente di un'associazione di almeno 12 imprenditori o imprese, legate all'Universita' IULM da finanziamenti, attivita' di placement e/o di internazionalizzazione e riconosciuta dal consiglio di amministrazione della stessa Universita'. Tale esponente viene nominato a maggioranza assoluta dai consiglieri di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). Non possono essere nominati docenti, studenti e personale tecnico amministrativo dell'Universita'. 3. L'eventuale mancata designazione di membri di cui al precedente comma 2, lettere e) ed f), ovvero la mancata scelta del consigliere di cui alla lettera g) stesso comma non inficia la regolarita' delle sedute. 4. Il Rettore e' ex-officio vice Presidente del consiglio di amministrazione. 5. Il direttore dell'area tecnico-amministrativa assiste ai lavori del consiglio potendo avvalersi dell'ausilio di un dirigente o funzionario dell'Ateneo come supporto tecnico alla verbalizzazione. 6. Il membro nominato di cui al comma 2 lettera g) puo' essere rinnovato una sola volta consecutiva.