Art. 10 
 
 
                              Garanzie 
 
  1. Per gli interventi a  valere  su  risorse  nazionali,  all'esito
negativo della valutazione dell'esperto economico-finanziario di  cui
al successivo art. 12 comma 3, sia essa nella fase  ex  ante  che  in
itinere,  il  Ministero  rispettivamente  ammette  il  progetto  alle
agevolazioni previste o  consente  la  prosecuzione  delle  attivita'
progettuali  in  presenza   di   idonea   garanzia   fideiussoria   o
assicurativa di un  importo  pari  al  100%  dell'importo  totale  di
agevolazione concessa, rilasciata al soggetto interessato secondo  lo
schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento. 
  2. Nei casi di concessione delle anticipazioni, ove  richieste  dal
soggetto  beneficiario  privato,  secondo  le  misure  stabilite  nei
singoli  bandi/avvisi,  le  stesse  dovranno  essere   garantite   da
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al  soggetto
interessato secondo lo schema approvato dal Ministero  con  specifico
provvedimento. 
  3. Come previsto dall'art. 9 comma 5  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n.  123  «Disposizioni  per  la  razionalizzazione  degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a  norma  dell'art.  4,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,  n.  59»  i  crediti
nascenti dal recupero delle agevolazioni sono assistiti da privilegio
generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione derivante  da
qualsiasi causa, a eccezione del privilegio per spese di giustizia  e
di quelli previsti dall'art. 2751-bis del Codice civile, fatti  salvi
i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.