Art. 10 Garanzie 1. Per gli interventi a valere su risorse nazionali, all'esito negativo della valutazione dell'esperto economico-finanziario di cui al successivo art. 12 comma 3, sia essa nella fase ex ante che in itinere, il Ministero rispettivamente ammette il progetto alle agevolazioni previste o consente la prosecuzione delle attivita' progettuali in presenza di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa di un importo pari al 100% dell'importo totale di agevolazione concessa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento. 2. Nei casi di concessione delle anticipazioni, ove richieste dal soggetto beneficiario privato, secondo le misure stabilite nei singoli bandi/avvisi, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento. 3. Come previsto dall'art. 9 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» i crediti nascenti dal recupero delle agevolazioni sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione derivante da qualsiasi causa, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del Codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.