Art. 11 
 
 
                 Modalita' generali di presentazione 
            e valutazione dei progetti ed elenco esperti 
 
  1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 comma 1,
lettere a), c) e d)  del  presente  decreto  e  in  attuazione  delle
indicazioni contenute nel  decreto  di  ripartizione  del  FIRST,  il
Ministero con propri bandi/avvisi invita  i  soggetti  ammissibili  a
presentare i progetti sulle  tematiche  individuate,  specificando  i
criteri per la selezione degli  stessi,  nonche'  i  relativi  limiti
temporali e limiti di costo. 
  2. Nei bandi/avvisi, ove non espressamente stabilito,  i  requisiti
e/vincoli si intendono richiesti per tutta la durata  di  svolgimento
delle attivita' di progetto. 
  3. Nei bandi/avvisi sono definite le modalita' per la presentazione
delle domande con specifica descrizione della modulistica da produrre
e sono definiti i termini  per  la  conclusione  delle  attivita'  di
valutazione finalizzate alla selezione  delle  proposte  progettuali.
All'atto della presentazione della  domanda  i  soggetti  ammissibili
devono in ogni caso presentare il progetto di ricerca, un  capitolato
tecnico dettagliato sottoscritto,  nonche'  accettare  lo  schema  di
disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le  parti  previsto
dal singolo bando/avviso,  nella  forma  predisposta  dal  Ministero,
contenente le regole e le modalita' per la  corretta  gestione  delle
attivita' contrattuali. 
  4.  Ferme  restando  le  specifiche   disposizioni   di   carattere
procedurale contenute nei successivi  articoli,  la  valutazione  dei
progetti il Ministero e' effettuata da  esperti  tecnico-scientifici,
anche internazionali, nominati dal Ministero e individuati  dal  CNGR
di cui all'art. 1 comma 1 lettera  d),  nell'ambito  di  un  apposito
elenco ministeriale e dell'albo di esperti gestito dalla  Commissione
europea, secondo i criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in
assenza di conflitti di interesse. 
  5. Oltre ai criteri di cui al comma 4,  e'  comunque  previsto  che
ciascuno degli esperti tecnico-scientifici inseriti  nell'elenco  non
possa essere destinatario, salvo eccezioni adeguatamente motivate, di
piu' di cinque incarichi per anno solare. 
  6.  Gli   esperti   tecnico-scientifici   effettuano   la   propria
valutazione sulla base di criteri espressi nel  successivo  articolo.
Il bando/avviso puo' prevedere ulteriori modalita' operative relative
all'attivita' dell'esperto tecnico-scientifico. 
  7. Sulla base degli esiti delle valutazioni, il Ministero adotta  e
comunica i motivati provvedimenti conseguenti, nelle  forme  previste
dalla legge. 
  8. Il Ministero iscrive i progetti approvati e i soggetti  fruitori
degli  interventi,  di  cui  al  presente   articolo,   nell'Anagrafe
nazionale della ricerca.