Art. 11 Modalita' generali di presentazione e valutazione dei progetti ed elenco esperti 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 comma 1, lettere a), c) e d) del presente decreto e in attuazione delle indicazioni contenute nel decreto di ripartizione del FIRST, il Ministero con propri bandi/avvisi invita i soggetti ammissibili a presentare i progetti sulle tematiche individuate, specificando i criteri per la selezione degli stessi, nonche' i relativi limiti temporali e limiti di costo. 2. Nei bandi/avvisi, ove non espressamente stabilito, i requisiti e/vincoli si intendono richiesti per tutta la durata di svolgimento delle attivita' di progetto. 3. Nei bandi/avvisi sono definite le modalita' per la presentazione delle domande con specifica descrizione della modulistica da produrre e sono definiti i termini per la conclusione delle attivita' di valutazione finalizzate alla selezione delle proposte progettuali. All'atto della presentazione della domanda i soggetti ammissibili devono in ogni caso presentare il progetto di ricerca, un capitolato tecnico dettagliato sottoscritto, nonche' accettare lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso, nella forma predisposta dal Ministero, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione delle attivita' contrattuali. 4. Ferme restando le specifiche disposizioni di carattere procedurale contenute nei successivi articoli, la valutazione dei progetti il Ministero e' effettuata da esperti tecnico-scientifici, anche internazionali, nominati dal Ministero e individuati dal CNGR di cui all'art. 1 comma 1 lettera d), nell'ambito di un apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea, secondo i criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in assenza di conflitti di interesse. 5. Oltre ai criteri di cui al comma 4, e' comunque previsto che ciascuno degli esperti tecnico-scientifici inseriti nell'elenco non possa essere destinatario, salvo eccezioni adeguatamente motivate, di piu' di cinque incarichi per anno solare. 6. Gli esperti tecnico-scientifici effettuano la propria valutazione sulla base di criteri espressi nel successivo articolo. Il bando/avviso puo' prevedere ulteriori modalita' operative relative all'attivita' dell'esperto tecnico-scientifico. 7. Sulla base degli esiti delle valutazioni, il Ministero adotta e comunica i motivati provvedimenti conseguenti, nelle forme previste dalla legge. 8. Il Ministero iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi, di cui al presente articolo, nell'Anagrafe nazionale della ricerca.