Art. 12 Valutazione ex ante tecnico-scientifica ed economico-finanziaria 1. Gli esperti tecnico-scientifici di cui al precedente art. 11 comma 4 effettuano la propria valutazione, entro il termine indicato nella lettera di incarico e secondo le modalita' ivi indicate dal conferimento dell'incarico, sulla base di criteri concernenti la qualita' della proposta, la qualita' delle competenze coinvolte e le relative modalita' organizzative, l'impatto dei risultati attesi nonche', per le imprese, l'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico cosi' come definito ai sensi del Regolamento n. 651/2014, fatta salva l'individuazione di ulteriori criteri ovvero l'articolazione in piu' dettagliati sotto-criteri nel singolo bando/avviso. 2. Il Ministero, per ogni bando/avviso, per gli aspetti di natura economico-finanziaria puo' avvalersi di un gruppo di esperti composto da un numero adeguato di soggetti, individuati ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi oppure di esperti di settore nell'ambito di un apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti della Commissione europea. 3. Sui progetti valutati positivamente dagli esperti tecnico-scientifici, i soggetti di cui al precedente comma 2 effettuano la propria valutazione economico-finanziaria sulla base di elementi concernenti la solidita' e l'affidabilita' economico-finanziaria dei soggetti proponenti, in ordine alla capacita' di sviluppare economicamente l'investimento proposto e di restituire l'agevolazione, ove concessa nella forma del credito agevolato, secondo i criteri stabiliti nel bando/avviso. 4. La valutazione di carattere tecnico-scientifico si conclude con una specifica motivata relazione dell'esperto tecnico-scientifico incaricato e, ove positiva, con la contestuale sottoscrizione, da parte del medesimo esperto, del capitolato tecnico. Nel caso in cui l'esperto tecnico-scientifico modifichi il capitolato tecnico, lo stesso deve essere inviato, per il tramite del Ministero, al soggetto proponente e/o al soggetto capofila per l'accettazione ed eventuale previa rimodulazione dello stesso. Nel caso in cui all'esito della valutazione di progetto uno o piu' soggetti proponenti siano stati esclusi dalle attivita' previste dal relativo capitolato, i medesimi soggetti proponenti si intendono inammissibili. 5. La valutazione di carattere economico-finanziaria si conclude con una specifica motivata relazione dell'esperto incaricato, contenente, ove necessario, condizioni specifiche cui subordinare l'efficacia del conseguente provvedimento ministeriale di concessione delle agevolazioni. 6. Per i progetti gia' selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, a seguito di bandi/avvisi internazionali di ricerca, l'esperto tecnico-scientifico valuta la coerenza del capitolato tecnico con il progetto internazionale cui si riferisce e la relativa congruita' dei costi. Ove la valutazione si concluda con esito positivo, l'esperto tecnico-scientifico procede all'approvazione del capitolato tecnico. 7. Sulla base degli esiti delle valutazioni, il Ministero adotta e comunica i motivati provvedimenti conseguenti, nelle forme previste dalla legge.