Art. 12 
 
 
               Valutazione ex ante tecnico-scientifica 
                      ed economico-finanziaria 
 
  1. Gli esperti tecnico-scientifici di cui  al  precedente  art.  11
comma 4 effettuano la propria valutazione, entro il termine  indicato
nella lettera di incarico e secondo le  modalita'  ivi  indicate  dal
conferimento dell'incarico, sulla  base  di  criteri  concernenti  la
qualita' della proposta, la qualita' delle competenze coinvolte e  le
relative modalita'  organizzative,  l'impatto  dei  risultati  attesi
nonche', per  le  imprese,  l'effetto  di  incentivazione  dell'aiuto
pubblico cosi' come definito ai sensi del  Regolamento  n.  651/2014,
fatta   salva   l'individuazione   di   ulteriori   criteri    ovvero
l'articolazione  in  piu'  dettagliati  sotto-criteri   nel   singolo
bando/avviso. 
  2. Il Ministero, per ogni bando/avviso, per gli aspetti  di  natura
economico-finanziaria puo' avvalersi di un gruppo di esperti composto
da un numero adeguato di soggetti, individuati ai sensi della vigente
normativa in materia di appalti pubblici di servizi oppure di esperti
di settore nell'ambito di un apposito elenco ministeriale e dell'albo
di esperti della Commissione europea. 
  3.   Sui   progetti   valutati    positivamente    dagli    esperti
tecnico-scientifici,  i  soggetti  di  cui  al  precedente  comma   2
effettuano la propria valutazione economico-finanziaria sulla base di
elementi    concernenti    la     solidita'     e     l'affidabilita'
economico-finanziaria  dei  soggetti  proponenti,  in   ordine   alla
capacita' di sviluppare economicamente l'investimento proposto  e  di
restituire l'agevolazione,  ove  concessa  nella  forma  del  credito
agevolato, secondo i criteri stabiliti nel bando/avviso. 
  4. La valutazione di carattere tecnico-scientifico si conclude  con
una specifica  motivata  relazione  dell'esperto  tecnico-scientifico
incaricato e, ove positiva, con  la  contestuale  sottoscrizione,  da
parte del medesimo esperto, del capitolato tecnico. Nel caso  in  cui
l'esperto tecnico-scientifico modifichi  il  capitolato  tecnico,  lo
stesso deve essere inviato, per il tramite del Ministero, al soggetto
proponente e/o al soggetto capofila per l'accettazione  ed  eventuale
previa rimodulazione dello stesso. Nel caso in  cui  all'esito  della
valutazione di progetto uno o piu' soggetti  proponenti  siano  stati
esclusi dalle attivita' previste dal relativo capitolato, i  medesimi
soggetti proponenti si intendono inammissibili. 
  5. La valutazione di carattere  economico-finanziaria  si  conclude
con  una  specifica  motivata  relazione   dell'esperto   incaricato,
contenente, ove necessario,  condizioni  specifiche  cui  subordinare
l'efficacia del conseguente provvedimento ministeriale di concessione
delle agevolazioni. 
  6.  Per  i  progetti  gia'  selezionati  nel  quadro  di  programmi
dell'Unione  europea  o  di  accordi  internazionali,  a  seguito  di
bandi/avvisi internazionali di ricerca, l'esperto tecnico-scientifico
valuta  la  coerenza  del  capitolato   tecnico   con   il   progetto
internazionale cui si riferisce e la relativa congruita'  dei  costi.
Ove  la  valutazione  si  concluda  con  esito  positivo,   l'esperto
tecnico-scientifico procede all'approvazione del capitolato tecnico. 
  7. Sulla base degli esiti delle valutazioni, il Ministero adotta  e
comunica i motivati provvedimenti conseguenti, nelle  forme  previste
dalla legge.