Art. 13 Procedure di contrattualizzazione dei progetti approvati 1. Per i progetti di ricerca per i quali le valutazioni di cui al precedente articolo abbiano dato esito positivo, il Ministero adotta il conseguente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti, di cui forma parte integrante il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal Ministero, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione delle attivita' contrattuali e le eventuali condizioni di cui al precedente art. 12 comma 5. 2. Il decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1, e' trasmesso al soggetto proponente e/o al soggetto capofila per la successiva formale accettazione da acquisirsi nei successivi trenta giorni. 3. L'avvio delle attivita' di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del decreto di concessione. 4. Il provvedimento ministeriale di diniego e' comunicato tempestivamente ai soggetti proponenti e/o soggetto capofila corredato delle relative motivazioni. 5. I costi ammissibili decorrono dalla data indicata nel decreto di concessione e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione delle domande di cui al precedente art. 11 comma 3.