Art. 13 
 
 
      Procedure di contrattualizzazione dei progetti approvati 
 
  1. Per i progetti di ricerca per i quali le valutazioni di  cui  al
precedente articolo abbiano dato esito positivo, il Ministero  adotta
il conseguente decreto di concessione delle  agevolazioni  spettanti,
di cui forma parte integrante il capitolato  tecnico,  lo  schema  di
disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le  parti  previsto
dal singolo  bando/avviso  nella  forma  predisposta  dal  Ministero,
contenente le regole e le modalita' per la  corretta  gestione  delle
attivita' contrattuali e le eventuali condizioni di cui al precedente
art. 12 comma 5. 
  2. Il decreto di  concessione  delle  agevolazioni,  opportunamente
registrato dai competenti  organi  di  controllo  e  corredato  dalla
documentazione di cui al precedente comma 1, e' trasmesso al soggetto
proponente  e/o  al  soggetto  capofila  per  la  successiva  formale
accettazione da acquisirsi nei successivi trenta giorni. 
  3. L'avvio delle attivita'  di  rendicontazione  resta  subordinata
alla  conclusione  delle  procedure   di   accettazione   conseguenti
all'adozione del decreto di concessione. 
  4.  Il  provvedimento  ministeriale  di   diniego   e'   comunicato
tempestivamente  ai  soggetti  proponenti   e/o   soggetto   capofila
corredato delle relative motivazioni. 
  5. I costi ammissibili decorrono dalla data indicata nel decreto di
concessione e comunque non prima del  novantesimo  giorno  successivo
alla data di presentazione delle domande di cui al precedente art. 11
comma 3.