Art. 14 Variazioni soggettive e/o oggettive 1. In caso di variazioni, siano esse di natura soggettiva che oggettiva, il soggetto capofila e' obbligato a darne tempestiva comunicazione al Ministero, il quale procedera' per la necessaria preventiva autorizzazione. Le variazioni soggettive sono comunque consentite esclusivamente qualora intervengano tra i soggetti beneficiari del progetto. 2. Nella fase di valutazione ex ante del progetto, e' consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca in termini soggettivi nel limite del 20% dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del 20% del valore del progetto, ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualita' e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 3. Nella fase di valutazione in itinere del progetto, l'esperto tecnico-scientifico di cui all'art. 12 comma 4 puo' valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del 20% e non eccedenti il 50%, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario. 4. Nella fase di valutazione internazionale di progetti partecipanti a bandi internazionali, si applicano le regole previste da questi ultimi, ove consentite dai bandi/avvisi nazionali integrativi. 5. Il Ministero, nel caso di richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, provvede direttamente, fatta eccezione dei casi complessi, per i quali e' comunque richiesto il parere dell'esperto incaricato. 6. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso in cui contenga una sostituzione nelle attivita' relative al soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario, e' presentata dal soggetto capofila entro e non oltre trenta giorni dall'accertamento formale della rinuncia o esclusione.