Art. 14 
 
 
                 Variazioni soggettive e/o oggettive 
 
  1. In caso di variazioni,  siano  esse  di  natura  soggettiva  che
oggettiva, il soggetto  capofila  e'  obbligato  a  darne  tempestiva
comunicazione al Ministero, il quale  procedera'  per  la  necessaria
preventiva autorizzazione. Le  variazioni  soggettive  sono  comunque
consentite  esclusivamente  qualora  intervengano  tra   i   soggetti
beneficiari del progetto. 
  2. Nella fase di valutazione ex ante del progetto, e' consentita la
variazione  non  rilevante  dei  progetti  di  ricerca   in   termini
soggettivi nel limite del  20%  dei  soggetti  che  rappresentano  il
raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e
fatto salvo  il  minimo  di  uno,  oppure  in  termini  oggettivi  di
rappresentanza partecipativa fino al limite del 20%  del  valore  del
progetto, ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso  in  cui
altri  soggetti  partecipanti  alla  compagine  dimostrino  di  poter
surrogare il soggetto rinunciatario  o  escluso  per  motivazioni  di
carattere economico-finanziario  senza  alterare  la  qualita'  e  il
valore del progetto, garantendo  il  raggiungimento  degli  obiettivi
dichiarati. 
  3. Nella fase di valutazione in  itinere  del  progetto,  l'esperto
tecnico-scientifico di cui all'art.  12  comma  4  puo'  valutare  la
rimodulazione  del  progetto  medesimo  per   variazioni   rilevanti,
superiori al predetto limite del 20% e non eccedenti il 50%, in  caso
di    sussistenza    di    motivazioni     tecnico-scientifiche     o
economico-finanziarie di carattere straordinario. 
  4.  Nella  fase   di   valutazione   internazionale   di   progetti
partecipanti a bandi internazionali, si applicano le regole  previste
da  questi  ultimi,  ove  consentite   dai   bandi/avvisi   nazionali
integrativi. 
  5. Il Ministero, nel caso di richieste di rimodulazione di elementi
o contenuti progettuali  non  rientranti  nelle  ipotesi  di  cui  ai
precedenti commi 2 e 3, provvede direttamente,  fatta  eccezione  dei
casi  complessi,  per  i  quali  e'  comunque  richiesto  il   parere
dell'esperto incaricato. 
  6. La domanda di  rimodulazione  del  progetto,  nel  caso  in  cui
contenga  una  sostituzione  nelle  attivita'  relative  al  soggetto
rinunciatario   o    escluso    per    motivazioni    di    carattere
economico-finanziario, e' presentata dal soggetto  capofila  entro  e
non oltre trenta giorni dall'accertamento formale  della  rinuncia  o
esclusione.