Art. 16 
 
 
                Modalita' di valutazione e controllo 
 
  1. Nel corso  dello  svolgimento  delle  attivita'  progettuali,  i
soggetti beneficiari, mediante il  soggetto  capofila,  entro  trenta
giorni dall'effettuazione della singola spesa progettuale, producono,
mediante l'utilizzo di strumenti e modalita' esclusivamente  di  tipo
telematico ed aperto, la  complessiva  documentazione  relativa  alla
spesa predetta completa di avvenuta effettiva quietanza. 
  2.  Nei  quindici   giorni   successivi   alla   produzione   della
documentazione  di  cui  al   precedente   comma   1,   gli   esperti
tecnico-scientifici producono, mediante  l'utilizzo  di  strumenti  e
modalita' esclusivamente di tipo telematico ed  aperto,  la  relativa
valutazione di congruita' e pertinenza. 
  3. Nei quindici  giorni  successivi  alla  valutazione  di  cui  al
precedente  comma  2,  gli  esperti  economico-finanziari  producono,
mediante l'utilizzo di strumenti e modalita' esclusivamente  di  tipo
telematico  e  aperto,  la  relativa  valutazione  di  ammissibilita'
amministrativa. 
  4. Con cadenza quadrimestrale, decorrente dalla data di avvio delle
attivita' progettuali, il Ministero effettua le erogazioni di  quanto
spettante  sulla  base  degli  esiti  delle  valutazioni  di  cui  ai
precedenti commi 2 e 3 del presente articolo. 
  5.  Ulteriori  specifiche  disposizioni  tecnico-operative  saranno
definite in apposito documento a cura della Direzione generale per il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione  della  ricerca  del
Ministero, da adottarsi  entro  i  sessanta  giorni  successivi  alla
entrata in vigore del presente decreto.