Art. 16 Modalita' di valutazione e controllo 1. Nel corso dello svolgimento delle attivita' progettuali, i soggetti beneficiari, mediante il soggetto capofila, entro trenta giorni dall'effettuazione della singola spesa progettuale, producono, mediante l'utilizzo di strumenti e modalita' esclusivamente di tipo telematico ed aperto, la complessiva documentazione relativa alla spesa predetta completa di avvenuta effettiva quietanza. 2. Nei quindici giorni successivi alla produzione della documentazione di cui al precedente comma 1, gli esperti tecnico-scientifici producono, mediante l'utilizzo di strumenti e modalita' esclusivamente di tipo telematico ed aperto, la relativa valutazione di congruita' e pertinenza. 3. Nei quindici giorni successivi alla valutazione di cui al precedente comma 2, gli esperti economico-finanziari producono, mediante l'utilizzo di strumenti e modalita' esclusivamente di tipo telematico e aperto, la relativa valutazione di ammissibilita' amministrativa. 4. Con cadenza quadrimestrale, decorrente dalla data di avvio delle attivita' progettuali, il Ministero effettua le erogazioni di quanto spettante sulla base degli esiti delle valutazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo. 5. Ulteriori specifiche disposizioni tecnico-operative saranno definite in apposito documento a cura della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero, da adottarsi entro i sessanta giorni successivi alla entrata in vigore del presente decreto.