Art. 17 Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post 1. Con periodicita' annuale gli esperti tecnico-scientifici e economico-finanziari relazionano al Ministero, ognuno per quanto di competenza, in ordine alla correttezza delle attivita' progettuali svolte, ai risultati conseguiti rispetto a quanto preventivato e al mantenimento delle condizioni di solidita' e affidabilita' del soggetto beneficiario privato. 2. Eventuali esiti negativi delle valutazioni di cui al precedente comma 1 determineranno l'adozione da parte del Ministero di opportuni provvedimenti. 3. I soggetti beneficiari sono obbligati a rispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero.