Art. 17 
 
 
          Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post 
 
  1. Con  periodicita'  annuale  gli  esperti  tecnico-scientifici  e
economico-finanziari relazionano al Ministero, ognuno per  quanto  di
competenza, in ordine alla correttezza  delle  attivita'  progettuali
svolte, ai risultati conseguiti rispetto a quanto preventivato  e  al
mantenimento  delle  condizioni  di  solidita'  e  affidabilita'  del
soggetto beneficiario privato. 
  2. Eventuali esiti negativi delle valutazioni di cui al  precedente
comma 1 determineranno l'adozione da parte del Ministero di opportuni
provvedimenti. 
  3. I soggetti beneficiari sono obbligati a rispondere  a  tutte  le
richieste di informazioni, di dati e di  rapporti  tecnici  periodici
disposte dal Ministero.