Art. 2 
 
 
                Strumenti di sostegno. Forme, misure 
                     e modalita' di assegnazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 60, comma  5,  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, citato in  premessa  sono  strumenti  a  sostegno  degli
interventi: i contributi a fondo perduto, il  credito  agevolato,  il
credito di imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106, la prestazione di garanzie, le agevolazioni fiscali  di
cui all'art. 7, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, i voucher individuali di  innovazione  che  le  imprese  possono
utilizzare per progetti di innovazione sviluppati  in  collaborazione
con gli organismi di ricerca e diffusione della  conoscenza  presenti
nel territorio nazionale. 
  2. Le misure degli strumenti di sostegno degli interventi di cui al
precedente  comma  sono  fissate  nei  singoli  bandi/avvisi  secondo
percentuali e  modalita'  di  intervento  compatibili  con  i  limiti
previsti dalla disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato  alla
ricerca, sviluppo e innovazione, conformemente a quanto stabilito dal
Regolamento n. 651/2014. 
  3. L'agevolazione nella forma del credito agevolato e' soggetta  ad
un tasso di interesse  determinato  con  apposito  provvedimento  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  MEF,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.   La   durata   del
finanziamento e' stabilita in un periodo compreso tra  i  dieci  e  i
quindici anni, comprensivo di un periodo di  preammortamento  per  un
periodo di durata non eccedente i cinque anni.