Art. 3 
 
 
                           Risorse e Fondi 
 
  1. Gli interventi di sostegno  di  cui  al  presente  decreto  sono
realizzati a valere sulle complessive disponibilita' del  FIRST  che,
ai sensi dell'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e ss.mm.ii. sono annualmente  ripartite  con  decreto  del  Ministro,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
nonche'  a  valere   sulle   risorse   stanziate   nelle   forme   di
cofinanziamento su Fondi gestiti dal Ministero e sulle disponibilita'
delle risorse derivanti da altri Fondi nazionali. 
  2. Le disponibilita' del FIRST sono alimentate in via ordinaria dai
conferimenti annualmente disposti  dalla  legge  di  stabilita',  dai
rientri dei contributi concessi sotto forma di credito  agevolato  e,
per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dalle risorse  assegnate
dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione   economica
(CIPE), nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo. 
  3. Il Ministero puo' procedere, con onere a  carico  del  FIRST,  a
specifiche attivita' di studio, analisi e monitoraggio per  le  quali
puo'  avvalersi  di  soggetti  individuati  ai  sensi  delle  vigenti
normative in materia di appalti pubblici di servizi.