Art. 5 
 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  1. Sono soggetti ammissibili agli interventi  di  cui  al  presente
decreto i soggetti previsti dall'art. 60, comma 3, del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83. 
  2. Il bando/avviso puo' prevedere il numero  minimo  e  massimo  di
composizione dei soggetti proponenti il progetto. 
  3. Ai fini della  semplificazione  dei  rapporti  istruttori  e  di
gestione di ciascun  progetto  e  programma  di  ricerca  di  cui  al
presente decreto, nel caso di presentazione della domanda da parte di
piu' soggetti, gli stessi individuano tra di loro,  mediante  procura
speciale notarile, un soggetto capofila, il quale assolve i  seguenti
compiti: 
  a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con il Ministero; 
  b)  presenta,  ai  fini  dell'accesso  alle  agevolazioni   e   del
mantenimento delle stesse, in nome proprio e per  conto  degli  altri
soggetti partecipanti,  la  proposta  o  progetto  di  ricerca  e  le
eventuali variazioni degli stessi; 
  c) richiede, in nome proprio  e  per  conto  degli  altri  soggetti
partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento; 
  d)  effettua  il  monitoraggio  periodico  sullo  svolgimento   del
progetto di ricerca; 
  e)  sottoscrive,  in  nome  e  per  conto  di  altro/i   soggetto/i
proponente/i e/o beneficiario/i, il capitolato tecnico, lo schema  di
disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le  parti  previsto
dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal Ministero; 
  f) presenta la richiesta di rimodulazione di cui al successivo art.
14. 
  I  singoli  bandi/avvisi  possono  prevedere  eventuali   ulteriori
compiti e poteri da conferire al medesimo soggetto capofila. 
  4. Non sono in  ogni  caso  ammesse  alla  valutazione  le  domande
proposte da soggetti  che  risultino,  all'atto  della  presentazione
della medesima domanda, in una delle seguenti condizioni: 
  a)  in  situazione  di  morosita',  nei  confronti  del  Ministero,
all'atto della presentazione della domanda; 
  b) sottoposti ad una delle situazioni di cui al  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., o di cui  al  decreto  legislativo  8
luglio 1999, n. 270 e ss.mm.ii. 
  5. La regolarizzazione delle condizioni previste alle lettere a)  e
b) del precedente comma 4, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza
della presentazione della domanda,  consente  l'ammissibilita'  della
medesima  domanda   alla   valutazione,   previa   esibizione   della
documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione. 
  6. Le imprese tra i soggetti ammissibili di  cui  al  comma  1  del
presente articolo devono inoltre  essere  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
  a)  non  rientrare  fra  le   imprese   che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o
incompatibili dalla Commissione europea; 
  b) non trovarsi in condizioni da risultare impresa  in  difficolta'
cosi' come definita dall'art. 2 del Regolamento n. 651/2014  e  dagli
orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  per  il   salvataggio   e   la
ristrutturazione di imprese non finanziarie in  difficolta',  di  cui
alla Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.