Art. 5 Soggetti ammissibili 1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente decreto i soggetti previsti dall'art. 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. 2. Il bando/avviso puo' prevedere il numero minimo e massimo di composizione dei soggetti proponenti il progetto. 3. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione di ciascun progetto e programma di ricerca di cui al presente decreto, nel caso di presentazione della domanda da parte di piu' soggetti, gli stessi individuano tra di loro, mediante procura speciale notarile, un soggetto capofila, il quale assolve i seguenti compiti: a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con il Ministero; b) presenta, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi; c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento; d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del progetto di ricerca; e) sottoscrive, in nome e per conto di altro/i soggetto/i proponente/i e/o beneficiario/i, il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal Ministero; f) presenta la richiesta di rimodulazione di cui al successivo art. 14. I singoli bandi/avvisi possono prevedere eventuali ulteriori compiti e poteri da conferire al medesimo soggetto capofila. 4. Non sono in ogni caso ammesse alla valutazione le domande proposte da soggetti che risultino, all'atto della presentazione della medesima domanda, in una delle seguenti condizioni: a) in situazione di morosita', nei confronti del Ministero, all'atto della presentazione della domanda; b) sottoposti ad una delle situazioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., o di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e ss.mm.ii. 5. La regolarizzazione delle condizioni previste alle lettere a) e b) del precedente comma 4, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda, consente l'ammissibilita' della medesima domanda alla valutazione, previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione. 6. Le imprese tra i soggetti ammissibili di cui al comma 1 del presente articolo devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; b) non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficolta' cosi' come definita dall'art. 2 del Regolamento n. 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta', di cui alla Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.