Art. 6 
 
 
                          Costi ammissibili 
 
  1. Ferma  restando  l'applicazione  delle  specifiche  disposizioni
contenute nei successivi articoli del presente decreto, ove  previste
per ciascuna delle linee di intervento, sono considerati  ammissibili
i costi che rientrano nelle categorie  indicate  nel  Regolamento  n.
651/2014, cosi' come specificato nell'Allegato I della  Comunicazione
UE 2014/C 198/01, in coerenza e nel rispetto  dei  principi  e  delle
norme dettate in materia di contabilita' pubblica generale. 
  2. Nel rispetto dei limiti della normativa  di  cui  al  precedente
comma 1, sono  ammissibili  i  costi  espressamente  specificati  nei
singoli bandi/avvisi. 
  3. I costi afferenti le  diverse  tipologie  di  spesa  di  cui  al
precedente comma 2 sono al netto di  I.V.A.  nel  caso  in  cui  tale
imposta  risulti   trasferibile   in   sede   di   presentazione   di
dichiarazione periodica; essi sono invece comprensivi di  I.V.A.  nel
caso in cui tale imposta non sia trasferibile. 
  4. In nessun caso e' riconosciuto il rimborso dell'IRAP.