Art. 6 Costi ammissibili 1. Ferma restando l'applicazione delle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente decreto, ove previste per ciascuna delle linee di intervento, sono considerati ammissibili i costi che rientrano nelle categorie indicate nel Regolamento n. 651/2014, cosi' come specificato nell'Allegato I della Comunicazione UE 2014/C 198/01, in coerenza e nel rispetto dei principi e delle norme dettate in materia di contabilita' pubblica generale. 2. Nel rispetto dei limiti della normativa di cui al precedente comma 1, sono ammissibili i costi espressamente specificati nei singoli bandi/avvisi. 3. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa di cui al precedente comma 2 sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; essi sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile. 4. In nessun caso e' riconosciuto il rimborso dell'IRAP.