Art. 3 Selezione dei soggetti fornitori di ultima istanza 1. Con propria delibera l'Autorita': a) disciplina le modalita' tecniche ed operative per la fornitura del servizio di ultima istanza del gas naturale per gli anni termici 2016-2017 e 2017-2018; b) definisce le garanzie finanziarie che i soggetti fornitori del servizio di ultima istanza devono prestare; c) emana indirizzi alla societa' Acquirente Unico Spa per la selezione, tramite procedura concorsuale ad evidenza pubblica, dei soggetti fornitori del servizio di ultima istanza nel settore del gas naturale per gli anni termici 2016-2017 e 2017-2018; tale procedura si dovra' basare su offerte relative alla variazione di prezzo della parte variabile della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio del gas naturale, nel seguito «QVD», di cui all'art. 7 del TIVG; d) stabilisce opportuni meccanismi al fine di incentivare l'uscita dei clienti finali dal servizio di ultima istanza, in particolare prevedendo condizioni piu' incentivanti, in termini di prezzo della fornitura, per i clienti che non rientrano nell'ambito del servizio di tutela ai sensi dell'art. 4 del TIVG, ferma restando la necessita' di tutela del cliente finale con riferimento ai primi mesi di erogazione della fornitura; e) disciplina le modalita' di subentro del soggetto fornitore del servizio di ultima istanza del gas naturale nelle capacita' di trasporto e distribuzione di gas naturale dei fornitori da sostituire. 2. L'Autorita' emana, altresi', indirizzi ai soggetti fornitori del servizio di ultima istanza del gas naturale selezionati con la procedura di cui al comma 1 affinche' tutti i clienti finali che accedono a detto servizio abbiano, nei documenti di fatturazione, una chiara informazione: a) del prezzo della fornitura del gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza del gas naturale e della sua variazione a seguito dell'incremento del corrispettivo QVD di cui al comma 1, lettera c), stabilito al fine di disincentivare la permanenza del cliente finale nel servizio stesso; b) della facolta' per il cliente finale di ottenere la cessazione del servizio di ultima istanza del gas naturale stipulando un contratto di fornitura di gas naturale con un nuovo fornitore senza necessita' di comunicarne il recesso al fornitore uscente. 3. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo, qualora la cessazione di cui al comma 2, lettera b) sia dovuta a seguito della scelta di un nuovo venditore di gas naturale, la nuova fornitura dovra' avvenire con decorrenza dal primo giorno utile ai fini dello «switching».