Art. 3 
 
 
         Selezione dei soggetti fornitori di ultima istanza 
 
  1. Con propria delibera l'Autorita': 
  a) disciplina le modalita' tecniche ed operative per  la  fornitura
del servizio di ultima istanza del gas naturale per gli anni  termici
2016-2017 e 2017-2018; 
  b) definisce le garanzie finanziarie che i soggetti  fornitori  del
servizio di ultima istanza devono prestare; 
  c) emana indirizzi  alla  societa'  Acquirente  Unico  Spa  per  la
selezione, tramite procedura concorsuale ad  evidenza  pubblica,  dei
soggetti fornitori del servizio di ultima istanza nel settore del gas
naturale per gli anni termici 2016-2017 e 2017-2018;  tale  procedura
si dovra' basare su offerte relative alla variazione di prezzo  della
parte variabile della componente  relativa  alla  commercializzazione
della vendita al dettaglio del gas naturale, nel  seguito  «QVD»,  di
cui all'art. 7 del TIVG; 
  d) stabilisce opportuni meccanismi al fine di incentivare  l'uscita
dei clienti finali dal servizio di  ultima  istanza,  in  particolare
prevedendo condizioni piu' incentivanti, in termini di  prezzo  della
fornitura, per i clienti che non rientrano nell'ambito  del  servizio
di tutela ai sensi dell'art. 4 del TIVG, ferma restando la necessita'
di tutela del  cliente  finale  con  riferimento  ai  primi  mesi  di
erogazione della fornitura; 
  e) disciplina le modalita' di subentro del soggetto  fornitore  del
servizio di ultima  istanza  del  gas  naturale  nelle  capacita'  di
trasporto  e  distribuzione  di  gas  naturale   dei   fornitori   da
sostituire. 
  2. L'Autorita' emana, altresi', indirizzi ai soggetti fornitori del
servizio di ultima  istanza  del  gas  naturale  selezionati  con  la
procedura di cui al comma 1 affinche'  tutti  i  clienti  finali  che
accedono a detto servizio abbiano, nei documenti di fatturazione, una
chiara informazione: 
  a) del prezzo della fornitura  del  gas  naturale  nell'ambito  del
servizio di ultima istanza del gas naturale e della sua variazione  a
seguito dell'incremento del corrispettivo QVD  di  cui  al  comma  1,
lettera c), stabilito al fine di  disincentivare  la  permanenza  del
cliente finale nel servizio stesso; 
  b) della facolta' per il cliente finale di ottenere  la  cessazione
del servizio  di  ultima  istanza  del  gas  naturale  stipulando  un
contratto di fornitura di gas naturale con un nuovo  fornitore  senza
necessita' di comunicarne il recesso al fornitore uscente. 
  3.  Ai  sensi  dell'art.  22,  comma  4,  lettera  a)  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  come  modificato  dall'art.  7,
comma 1 del decreto legislativo, qualora  la  cessazione  di  cui  al
comma 2, lettera b) sia dovuta a seguito della  scelta  di  un  nuovo
venditore di gas naturale, la nuova  fornitura  dovra'  avvenire  con
decorrenza dal primo giorno utile ai fini dello «switching».