IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visto l'art. 183, comma 1, lettera n), del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, come modificata dall'art. 14, comma  8,  lettera
b-bis), del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nella parte in cui
dispone che «Non costituiscono attivita' di gestione dei  rifiuti  le
operazioni  di   prelievo,   raggruppamento,   cernita   e   deposito
preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali  derivanti
da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse  mareggiate  e  piene,
anche  ove  frammisti  ad  altri  materiali  di   origine   antropica
effettuate, nel tempo  tecnico  strettamente  necessario,  presso  il
medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante:
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  6  novembre  2015
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici  che
nei giorni dal 14 al 20 ottobre  2015  hanno  colpito  il  territorio
della  regione  Campania,  nonche'  la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 16 maggio  2016  con  la  quale  il  predetto  stato  di
emergenza e' stato prorogato di ulteriori centottanta giorni; 
  Visto, in particolare, il comma 4, dell'art. 1, della sopra  citata
delibera del Consiglio dei ministri, che per l'attuazione  dei  primi
interventi da porre in essere per il  superamento  dell'emergenza  in
rassegna ha previsto un primo stanziamento di risorse pari ad euro 30
milioni, a fronte di un fabbisogno stimato in euro 38  milioni,  come
rappresentato dal Capo del Dipartimento della protezione  civile  con
nota del 29 ottobre 2015, prot. n. CG/0053560; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 298 del 17 novembre 2015 ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, il
quale dispone  che  agli  oneri  connessi  alla  realizzazione  delle
iniziative d'urgenza di cui  alla  medesima  ordinanza  si  provvede,
cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del  6
novembre  2015,  nel  limite  di  euro  30.000.000,00,   nelle   more
dell'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie nel  quadro  del
fabbisogno quantificato complessivamente in euro 38.000.000,00; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 303 del 3 dicembre 2015 ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, con
il quale, la Regione Campania e' stata autorizzata  al  trasferimento
delle risorse rese disponibili e  ammontanti  ad  euro  1.000.000,00,
allocate sul capitolo di bilancio regionale n. 2126  per  l'esercizio
finanziario  2015,  nella  contabilita'  speciale  aperta  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, della citata  ordinanza  n.  298/2015,  per  la
realizzazione delle attivita' di cui alla medesima ordinanza; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10  febbraio  2016
con la quale, nel quadro del fabbisogno quantificato complessivamente
in euro 38.000.000,00, e' stato integrato  di  euro  8.000.000,00,  a
valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5,  comma
5-quinquies, della citata legge n. 225 del 1992, lo  stanziamento  di
risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio  dei
ministri del 6 novembre 2015 sopra citata per la  prosecuzione  degli
interventi disposti  dalle  ordinanze  del  Capo  Dipartimento  della
protezione civile del 17 novembre 2015, n. 298 e del 3 dicembre 2015,
n.  303,  nonche'  l'ordinanza  del  Capo  del   Dipartimento   della
protezione civile n. 334 dell'11 aprile 2016, con la quale  e'  stato
autorizzato   il   trasferimento   delle   predette   risorse   nella
contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art.  3,  comma  2,  della
citata ordinanza n. 298/2015; 
  Viste  le  note  del  commissario  delegato   nominato   ai   sensi
dell'ordinanza n. 298/2015, prot. n. 1870 del 29  aprile  2016  e  n.
2647 del 4 luglio 2016; 
  Vista la nota della Regione Campania prot. n. 20945 del  20  luglio
2016; 
  Visti gli esiti della riunione tenutasi  in  data  1°  aprile  2016
presso il Dipartimento della protezione  civile  con  il  commissario
delegato nominato ai sensi della citata ordinanza n. 298/2015; 
  D'intesa con la regione Campania; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Materiali litoidi 
 
  1. L'art. 1, comma 2,  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  n.  303  del  3  dicembre  2015,  e'  cosi'
sostituito: 
  «2. I sedimenti  alluvionali  di  qualsiasi  qualita'  e  tipologia
naturalmente depositati e dispersi sui terreni  privati  per  effetto
degli eccezionali eventi metereologici di cui  in  premessa,  restano
nella  disponibilita'  dei  proprietari  dei  fondi,  che  provvedono
autonomamente alla loro gestione ed  eventuale  rimozione,  anche  ai
fini del ripristino della funzionalita' dei citati fondi.».