Art. 2 
 
  1. Gli interventi di cui al  precedente  art.  1  sono  subordinati
all'acquisizione della documentazione antimafia  di  cui  al  decreto
legislativo n. 159/2011. 
  2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di
legge  e  regolamentari   non   saranno   riconosciuti   come   costi
ammissibili.