Art. 3 
 
  1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art.  1  del
presente decreto, per i costi  esposti  dai  proponenti,  secondo  le
risultanze  della  menzionata  relazione  istruttoria   dell'Istituto
convenzionato   Mediocredito    italiano,    risultano    determinate
complessivamente in € 460.750,00, di cui € 266.750,00 nella forma  di
contributo alla spesa ed € 194.000,00 quale credito  agevolato,  come
da tabella finanziaria allegata al presente decreto (allegato n.  4),
calcolate secondo le percentuali di  finanziamento  definite  con  il
richiamato Annex nazionale. Le stesse graveranno sulle disponibilita'
del  Fondo  per  gli  investimenti  nella   ricerca   scientifica   e
tecnologica per l'anno 2013, di cui al decreto direttoriale  n.  1049
del 19 dicembre 2013 e  successive  note  di  dettaglio  in  premessa
citate, e del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno  2012,  di
cui al decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013. 
  2. Le erogazioni dei contributi  sono  subordinate  alla  effettiva
disponibilita' delle risorse a valere  sul  Fondo  FAR  e  FIRST,  in
relazione alle quali, ove perente, si richiedera'  la  riassegnazione
secondo  lo  stato  di  avanzamento  lavori,  avendo  riguardo   alle
modalita' di rendicontazione. 
  3. Nella fase attuativa, il MIUR  puo'  valutare  la  rimodulazione
delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti,  non  eccedenti
il cinquanta  per  cento,  in  caso  di  sussistenza  di  motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali del raggruppamento  nazionale,  il  MIUR  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte della struttura di gestione del programma. 
  4. L'agevolazione concessa nelle forme del credito agevolato  tiene
conto delle seguenti disposizioni: 
  a) la durata del finanziamento  e'  stabilita  in  un  periodo  non
superiore a dieci anni, decorrente dalla data del  presente  decreto,
comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo  fino  ad  un
massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento  (suddiviso  in
rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) non
puo' superare la durata suddetta e si conclude  alla  prima  scadenza
semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del  progetto
di ricerca e/o formazione. Ai fini di quanto  innanzi  si  considera,
quale primo semestre intero, il semestre solare  nel  quale  cade  la
data del presente decreto; 
  b)   le   rate   dell'ammortamento   sono   semestrali,   costanti,
posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza  primo
gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse  coincide  con
la seconda  scadenza  semestrale  solare  successiva  alla  effettiva
conclusione del progetto; 
  c) il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e'
fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo. 
  5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca,
ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione
per ciascun soggetto proponente del costo ammesso  e  della  relativa
quota di contributo. 
  6. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dalla Iniziativa internazionale Eurostars e dallo scrivente
Ministero, e comunque mai oltre la  data  di  chiusura  del  progetto
internazionale.