Art. 4 
 
  1. E' data  facolta'  al  soggetto  proponente  di  richiedere  una
anticipazione  per  un  importo  massimo  del   30%   dell'intervento
concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati, la
stessa dovra' essere garantita da  fideiussione  bancaria  o  polizza
assicurativa di pari importo. 
  Il presente decreto sara' sottoposto agli organi  di  controllo  ai
sensi delle vigenti disposizioni e sara'  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 febbraio 2016 
 
                                     Il direttore generale: Di Felice 

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2016 
Ufficio controllo atti MIUR,  MIBAC  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali reg.ne prev. n. 756