Art. 4 1. E' data facolta' al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati, la stessa dovra' essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. Il presente decreto sara' sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 2016 Il direttore generale: Di Felice Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali reg.ne prev. n. 756