Art. 12. Senato accademico 1. Il senato accademico e' l'organo di indirizzo propositivo e consultivo in materia di didattica, di ricerca, di servizi agli studenti e al territorio. 2. Sono attribuite al senato accademico funzioni di raccordo e di coordinamento con le strutture didattiche e di ricerca. 3. Il senato accademico e' presieduto dal rettore ed e' costituito, su base elettiva, da ventitre componenti nominati con decreto del rettore sulla base dei seguenti criteri: a) sei direttori di dipartimento eletti, dai docenti di ruolo, in collegi distinti per facolta', in modo da rappresentare le diverse aree scientifico disciplinari dell'Ateneo. Ogni docente vota nel collegio di una sola facolta'; b) undici docenti di ruolo, appartenenti a dipartimenti diversi in rappresentanza delle aree scientifico disciplinari, che non ricoprano la carica di direttore di dipartimento e presidente del consiglio di facolta' eletti, tra i dipartimenti che non hanno espresso i direttori di cui alla lettera a), in collegi distinti; c) quattro rappresentanti degli studenti eletti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo; d) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo. 4. L'elezione dei componenti di cui alle lettere a) e b) avviene in due turni distinti. I procedimenti e le modalita' per l'elezione e per l'eventuale sostituzione dei componenti del senato accademico sono disciplinati dal regolamento elettorale di Ateneo. 5. Alle sedute del senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale; quest'ultimo svolge le funzioni di segretario coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a cio' addetto.