(Statuto-art. 12)
                              Art. 12. 
                          Senato accademico 
 
    1. Il senato accademico e' l'organo di  indirizzo  propositivo  e
consultivo in materia di  didattica,  di  ricerca,  di  servizi  agli
studenti e al territorio. 
    2. Sono attribuite al senato accademico funzioni di raccordo e di
coordinamento con le strutture didattiche e di ricerca. 
    3.  Il  senato  accademico  e'  presieduto  dal  rettore  ed   e'
costituito, su base elettiva, da  ventitre  componenti  nominati  con
decreto del rettore sulla base dei seguenti criteri: 
    a) sei direttori di dipartimento eletti, dai docenti di ruolo, in
collegi distinti per facolta', in modo da  rappresentare  le  diverse
aree scientifico disciplinari  dell'Ateneo.  Ogni  docente  vota  nel
collegio di una sola facolta'; 
    b) undici docenti di ruolo, appartenenti a  dipartimenti  diversi
in  rappresentanza  delle  aree  scientifico  disciplinari,  che  non
ricoprano la carica di direttore di  dipartimento  e  presidente  del
consiglio di facolta'  eletti,  tra  i  dipartimenti  che  non  hanno
espresso i direttori di cui alla lettera a), in collegi distinti; 
    c) quattro rappresentanti degli studenti eletti tra gli  iscritti
per la prima volta a corsi di studio non oltre il  primo  anno  fuori
corso, a corsi di dottorato e a scuole di  specializzazione  attivati
nell'Ateneo; 
    d) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo. 
    4. L'elezione dei componenti di cui alle lettere a) e b)  avviene
in due turni distinti. I procedimenti e le modalita' per l'elezione e
per l'eventuale sostituzione dei  componenti  del  senato  accademico
sono disciplinati dal regolamento elettorale di Ateneo. 
    5. Alle sedute del senato accademico partecipano,  senza  diritto
di voto, il prorettore vicario e il direttore generale;  quest'ultimo
svolge le funzioni di segretario coadiuvato nella verbalizzazione dal
personale a cio' addetto.