Art. 15. Competenze e funzioni del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione: a) approva, previo parere del senato accademico, il documento di programmazione triennale d'Ateneo, il bilancio annuale e triennale ed i conti consuntivi, nonche' il documento di programmazione annuale e triennale del personale; b) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo e sull'efficienza ed efficacia della gestione; c) delibera, previo parere del senato accademico, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di studio, sedi, dipartimenti e facolta' e l'articolazione annuale dell'offerta formativa ai diversi livelli; d) delibera, previo parere del senato accademico, sulla costituzione, modifica e disattivazione di centri dipartimentali, interdipartimentali nazionali ed internazionali e di centri di servizio d'Ateneo; e) delibera, nei limiti della programmazione annuale e pluriennale, sulla proposta di chiamata da parte dei dipartimenti dei professori e dei ricercatori a tempo determinato, nonche' sulla messa a concorso dei posti di ricercatore a tempo determinato; f) approva i contratti e le convenzioni che rientrano nella sua competenza ai sensi dei regolamenti interni; g) adotta il regolamento amministrativo-contabile e le sue eventuali modifiche; h) conferisce, sentito il senato accademico, l'incarico di direttore generale su proposta del rettore, ne revoca l'incarico risolvendo conseguentemente il contratto; i) approva gli indirizzi dell'attivita' del direttore generale sulla gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo; j) nomina, su proposta del rettore, il coordinatore ed i componenti del nucleo di valutazione ad eccezione della componente studentesca; k) delibera, nel rispetto della normativa vigente, sulla retribuzione del direttore generale e, acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti, sulle indennita' di carica dei componenti degli organi di governo e di controllo di Ateneo e sui gettoni di presenza per i componenti degli organi collegiali; l) commina in composizione ristretta, senza la rappresentanza studentesca, ai professori e ai ricercatori la sanzione o archivia il procedimento, nel rispetto del parere vincolante del collegio di disciplina; m) sentiti il senato accademico e il consiglio degli studenti, delibera i provvedimenti relativi alle tasse ed ai contributi a carico degli studenti; n) delibera sulle proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3, legge n. 240/2010, previo parere obbligatorio del senato.