(Statuto-art. 29)
                              Art. 29. 
         Competenze e funzioni del consiglio di dipartimento 
 
    1. Il consiglio di dipartimento: 
    a) in coerenza con le linee programmatiche di Ateneo, approva  il
piano  triennale  delle   attivita'   di   ricerca,   da   aggiornare
annualmente,  nonche'  la  relazione  consuntiva  dei   docenti   del
dipartimento. Definisce i criteri per l'utilizzazione  delle  risorse
finanziarie, logistiche, di personale e dei beni strumentali  di  cui
il dipartimento ha la disponibilita'. Collabora  con  i  consigli  di
facolta'  e  i  consigli  di  corso  di  studio  e  di  classe  nella
definizione delle attivita' didattiche; 
    b) approva la proposta di budget e il rendiconto annuale  per  la
parte di competenza del dipartimento, coerentemente con il  principio
del bilancio unico; 
    c)  propone  alle  facolta',  anche   congiuntamente   ad   altri
dipartimenti, l'istituzione  e  la  modifica  dei  corsi  di  studio,
predisponendo  i  relativi   ordinamenti,   sentita   la   componente
studentesca della commissione paritetica della facolta'  interessata,
ovvero secondo modalita' definite nel regolamento didattico; 
    d)  propone  alle  facolta',  anche   congiuntamente   ad   altri
dipartimenti, l'attivazione, la disattivazione e la  soppressione  di
corsi di studio, impegnandosi a garantire le risorse  di  docenza  di
ruolo  necessarie  per  il  rispetto  dei  requisiti  stabiliti   dal
Ministero e garantendo, nei limiti stabiliti da apposito regolamento,
la  copertura  dei  crediti  di  base  e   caratterizzanti   presenti
nell'offerta formativa; 
    e) comunica annualmente  ai  consigli  di  facolta'  la  delibera
sull'assegnazione dei  compiti  didattici  ai  docenti  afferenti  al
dipartimento,   garantendone   l'impiego,   nella   copertura   degli
insegnamenti   dei   corsi,   secondo   equita',   funzionalita'    e
razionalita', dando priorita' alla copertura dei corsi di  laurea  ed
in particolare degli insegnamenti di base e caratterizzanti; 
    f) delibera, nel rispetto nelle norme vigenti e del principio del
giudizio tra pari, sulle proposte di chiamata dei docenti di prima  e
di  seconda  fascia,  sul  reclutamento  dei  ricercatori   a   tempo
determinato, di altro personale a supporto dei progetti di ricerca  e
sul conferimento degli assegni di ricerca;  delibera  altresi'  sulle
richieste di  personale  tecnico  amministrativo.  Le  proposte  sono
sottoposte  al  consiglio  di   amministrazione   per   le   relative
determinazioni; 
    g) delibera sulle richieste di afferenza presentate dai docenti; 
    h) delibera sulle richieste di congedo e aspettativa dei  docenti
per motivi di studio o di ricerca; 
    i) formula agli organi  competenti  le  richieste  di  fondi,  di
locali e di beni strumentali; 
    j) delibera l'acquisizione di apparecchiature e servizi,  nonche'
l'attivazione di contratti e convenzioni,  nei  limiti  previsti  dai
regolamenti di Ateneo; 
    k) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto,
il  regolamento  di  funzionamento  del  dipartimento  da  sottoporre
all'approvazione definitiva  del  senato  accademico,  previo  parere
favorevole del consiglio di amministrazione; 
    l) esercita ogni altra competenza prevista dalle disposizioni  di
legge, dal presente statuto e dai regolamenti. 
    2. Le delibere sulle materie di cui alle lettere g)  ed  h)  sono
assunte con la maggioranza assoluta dei soli docenti di ruolo. 
    3. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, puo'
delegare a favore della giunta le competenze di cui alle lettere i) e
j).