Art. 45. Il coordinatore dei corsi di studio o di classe 1. Il coordinatore dei corsi di studio o di classe e' eletto dal consiglio di corso tra i professori che svolgono attivita' didattica nel corso di studio. La votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e col sistema del ballottaggio tra i due candidati piu' votati nella seconda. 2. Il coordinatore convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno ed organizzandone i lavori, il consiglio di corso di studio o di classe e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.