Art. 54. Definizioni 1. Ai fini del presente statuto: a) per professori e professori di ruolo si intendono i professori ordinari, straordinari ed associati, in servizio nei ruoli dell'Ateneo; b) per professori straordinari a tempo determinato si intendono i professori di cui alla legge n. 230/2005; c) per docenti si intendono i professori straordinari, ordinari ed associati, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, gli assistenti universitari appartenenti al ruolo ad esaurimento e gli incaricati stabilizzati in servizio nell'Ateneo; d) per docenti di ruolo si intendono i professori straordinari, ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato, gli assistenti universitari appartenenti al ruolo ad esaurimento e gli incaricati stabilizzati, in servizio nei ruoli dell'Ateneo; e) per ricercatori si intendono i ricercatori a tempo indeterminato e gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento in servizio nei ruoli dell'Ateneo; f) per ricercatori a tempo determinato si intendono i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della legge n. 240/2010; g) per studenti si intendono gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica, ai corsi di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico, alle scuole di specializzazione ed ai corsi di dottorati di ricerca; h) con l'espressione personale tecnico amministrativo si intende tutto il personale di ruolo, non docente, dipendente dell'Universita' degli studi di Cagliari di ogni area funzionale e categoria, compresi i dirigenti ed i collaboratori esperti linguistici; i) con l'espressione personale si intende il personale docente e il personale tecnico amministrativo; j) con l'espressione CFU si intendono i crediti formativi uiniversitari; k) per organi di governo si intendono il rettore, il consiglio di amministrazione ed il senato accademico.