Art. 56. Incompatibilita' e decadenze 1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono: a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico ed al consiglio di amministrazione e per i direttori di dipartimento limitatamente allo stesso senato, qualora risutino eletti a farne parte; b) essere componenti di altri organi dell'Universita', salvo che del consiglio di dipartimento e del consiglio degli studenti; c) ricoprire il ruolo di direttore di scuole di specializzazione; d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, ne' ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori contabili di altre universita' italiane; e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel MIUR e nell'ANVUR; f) ricoprire cariche esecutive in organizzazioni sindacali o di categoria, ovvero in organizzazioni con cui l'Universita' intrattiene rapporti di natura commerciale. 2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono d'ufficio.