Art. 3 Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove 1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua inglese i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 nonche', nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero utilmente collocati nella graduatoria di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Sono idonei all'ammissione al corso di laurea di cui al presente decreto i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 e i candidati non comunitari residenti all'estero che abbiano ottenuto alla prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti. I candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria. 3. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero non potranno essere utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998. 4. Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri: 1,5 punti per ogni risposta esatta; meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta omessa. 5. Il CINECA, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato, calcolato da Cambridge Assessment secondo i criteri di cui al comma 4, redige una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, secondo le procedure di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. La graduatoria dei candidati non comunitari residenti all'estero e' definita dalle Universita'. 7. In caso di parita' di punteggio si applicano i seguenti criteri: a) prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica; b) prevale il possesso, entro la data della chiusura delle iscrizioni, delle certificazioni linguistiche di cui all'Allegato 3, cosi' come dichiarato dal candidato all'atto dell'iscrizione alla prova. Il possesso di certificazioni linguistiche richieste ai candidati ai fini della procedura di cui al presente decreto e' autocertificata e resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 citato in premessa. Le Amministrazioni coinvolte nella presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facolta' di accertare la veridicita' della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato dovra' pertanto fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui nella documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei controinteressati, si procedera' all'annullamento dell'eventuale immatricolazione, al recupero degli eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati. c) in caso di ulteriore parita', prevale il candidato anagraficamente piu' giovane. 8. La graduatoria si chiude con provvedimento ministeriale da emanarsi entro e non oltre la conclusione delle attivita' didattiche del primo semestre accademico, al fine di consentire agli studenti di raggiungere la frequenza obbligatoria minima per poter sostenere i singoli esami. Gli eventuali posti che alla data della chiusura delle graduatorie dovessero risultare non coperti anche a seguito di rinunce successive all'immatricolazione non vengono riassegnati. 9. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di cui al presente decreto in anni successivi a quello in cui si e' sostenuta la prova.