Art. 3 
 
 
               Graduatorie, soglia di punteggio minimo 
                      e valutazione delle prove 
 
  1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni,  sono
ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo  unico  in  Medicina  e
chirurgia in lingua inglese i candidati comunitari e  non  comunitari
di cui all'art. 39, comma 5,  del  decreto  legislativo  n.  286/1998
nonche', nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non
comunitari residenti all'estero utilmente collocati nella graduatoria
di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del  presente
decreto. 
  2. Sono idonei all'ammissione al corso di laurea di cui al presente
decreto i candidati comunitari e non comunitari di cui  all'art.  39,
comma 5, del decreto  legislativo  n.  286/1998  e  i  candidati  non
comunitari residenti all'estero che abbiano ottenuto  alla  prova  un
punteggio minimo pari a venti (20) punti. I candidati non idonei  non
sono inseriti in graduatoria. 
  3. I posti  eventualmente  non  utilizzati  nella  graduatoria  dei
cittadini extracomunitari residenti all'estero  non  potranno  essere
utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non  comunitari  di
cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998. 
  4. Per la  valutazione  della  prova  sono  attribuiti  al  massimo
novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri: 
  1,5 punti per ogni risposta esatta; 
  meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata; 
  0 punti per ogni risposta omessa. 
  5.  Il  CINECA,  sulla  base  del  punteggio  ottenuto  da  ciascun
candidato, calcolato da Cambridge Assessment secondo i criteri di cui
al comma 4, redige una graduatoria unica nazionale  per  i  candidati
comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del  decreto
legislativo n. 286/1998, secondo le procedure di cui all'Allegato  2,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  6. La graduatoria dei candidati non comunitari residenti all'estero
e' definita dalle Universita'. 
  7. In caso di parita' di punteggio si applicano i seguenti criteri: 
  a)  prevale  in  ordine  decrescente  il  punteggio  ottenuto   dal
candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli
argomenti  di  ragionamento  logico,  cultura   generale,   biologia,
chimica, fisica e matematica; 
  b)  prevale  il  possesso,  entro  la  data  della  chiusura  delle
iscrizioni, delle certificazioni linguistiche di cui all'Allegato  3,
cosi' come dichiarato dal  candidato  all'atto  dell'iscrizione  alla
prova.  Il  possesso  di  certificazioni  linguistiche  richieste  ai
candidati ai fini della procedura  di  cui  al  presente  decreto  e'
autocertificata  e  resa  ai  sensi  dell'art.  46  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  445/2000  citato  in  premessa.  Le
Amministrazioni coinvolte nella presente procedura si  riservano,  in
ogni fase della stessa, la facolta' di accertare la veridicita' della
dichiarazione resa dal candidato, ai sensi della normativa vigente in
materia. Il candidato dovra'  pertanto  fornire  tutti  gli  elementi
necessari per consentire le opportune  verifiche.  Nel  caso  in  cui
nella documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni
false o mendaci, ferme  restando  le  sanzioni  previste  dal  codice
penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia  e  l'esposizione  del
dichiarante  all'azione  di  risarcimento  del  danno  da  parte  dei
controinteressati,  si  procedera'  all'annullamento   dell'eventuale
immatricolazione, al recupero degli eventuali benefici concessi  e  a
trattenere le tasse e i contributi universitari versati. 
  c)  in  caso   di   ulteriore   parita',   prevale   il   candidato
anagraficamente piu' giovane. 
  8. La graduatoria  si  chiude  con  provvedimento  ministeriale  da
emanarsi entro e non oltre la conclusione delle attivita'  didattiche
del primo semestre accademico, al fine di consentire agli studenti di
raggiungere la frequenza obbligatoria minima per  poter  sostenere  i
singoli esami. Gli eventuali posti che alla data della chiusura delle
graduatorie dovessero  risultare  non  coperti  anche  a  seguito  di
rinunce successive all'immatricolazione non vengono riassegnati. 
  9. La condizione di idoneo non vincitore  si  riferisce  alla  sola
procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto  in
relazione all'accesso al corso di cui al  presente  decreto  in  anni
successivi a quello in cui si e' sostenuta la prova.