Art. 4 
 
 
                Candidati con disabilita' e candidati 
                         con diagnosi di DSA 
 
  1. Le prove di cui  al  presente  decreto  sono  organizzate  dagli
atenei  tenendo  conto  delle  singole  esigenze  dei  candidati  con
disabilita', a norma dell'art. 16 della legge n. 104/1992. 
  2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di  apprendimento
(DSA) di cui  alla  legge  n.  170/2010  citata  in  premessa  devono
presentare idonea certificazione rilasciata da non piu' di 3 anni  da
strutture del SSN o da  strutture  e  specialisti  accreditati  dallo
stesso. A tali candidati e' concesso un tempo aggiuntivo pari al  30%
in piu' rispetto a quello definito per la  prova  di  ammissione  dal
precedente art. 2. 
  3. Cambridge Assessment organizza la prova presso  le  sedi  estere
tenendo conto delle eventuali situazioni dei candidati con handicap o
con DSA segnalate dagli atenei interessati.