Art. 4 Candidati con disabilita' e candidati con diagnosi di DSA 1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilita', a norma dell'art. 16 della legge n. 104/1992. 2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa devono presentare idonea certificazione rilasciata da non piu' di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. A tali candidati e' concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in piu' rispetto a quello definito per la prova di ammissione dal precedente art. 2. 3. Cambridge Assessment organizza la prova presso le sedi estere tenendo conto delle eventuali situazioni dei candidati con handicap o con DSA segnalate dagli atenei interessati.