Art. 2 1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione dei candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in base alla graduatoria di merito secondo quanto previsto dall'annuale decreto ministeriale recante le modalita' e i contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto. 2. Ciascuna universita' dispone l'ammissione dei candidati non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente a essi riservato definito nelle disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2016 Il Ministro: Giannini