Art. 2 
 
  1.  Ciascuna  universita'  dispone   l'ammissione   dei   candidati
comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in base alla graduatoria di merito
secondo quanto previsto dall'annuale decreto ministeriale recante  le
modalita' e i contenuti della prova di ammissione ai corsi di  laurea
magistrale delle professioni sanitarie, nei limiti dei corrispondenti
posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto. 
  2. Ciascuna universita'  dispone  l'ammissione  dei  candidati  non
comunitari residenti all'estero in base ad  apposita  graduatoria  di
merito, nel limite del contingente a essi  riservato  definito  nelle
disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 luglio 2016 
 
                                                Il Ministro: Giannini