Art. 2 
 
  1.  Ciascuna  Universita'  dispone   l'ammissione   dei   candidati
comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art.  39,
comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in base  alla
graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei  corrispondenti
posti di cui alla tabella allegata al presente decreto. 
  2. Ciascuna Universita'  dispone  l'ammissione  dei  candidati  non
comunitari residenti all'estero in base ad  apposita  graduatoria  di
merito, nel limite del contingente ad essi riservato. 
  3. I posti del contingente riservato di  cui  al  comma  2  rimasti
disponibili, anche a seguito delle procedure di riassegnazione  degli
studenti interessati previste dalle disposizioni interministeriali in
data 22 marzo 2016 citate in premessa, non possono essere coperti dai
candidati comunitari e non comunitari di cui all'art.  39,  comma  5,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, risultati idonei. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 25 luglio 2016 
 
                                        Il Ministro dell'istruzione,  
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                 Giannini             
 
Il Ministro della salute 
        Lorenzin