Art. 2 1. Ciascuna Universita' dispone l'ammissione dei candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto. 2. Ciascuna Universita' dispone l'ammissione dei candidati non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato. 3. I posti del contingente riservato di cui al comma 2 rimasti disponibili, anche a seguito delle procedure di riassegnazione degli studenti interessati previste dalle disposizioni interministeriali in data 22 marzo 2016 citate in premessa, non possono essere coperti dai candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, risultati idonei. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 25 luglio 2016 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Giannini Il Ministro della salute Lorenzin